“Rivoluzione culturale”? Piano con le parole!

Parlare di una vera «rivoluzione culturale sulla disabilità», come è stato fatto per una recente Legge Regionale della Toscana, porterebbe ad aspettarsi significative novità. E invece, esaminando quella norma, si nota che essa non introduce nuovi servizi, non semplifica di fatto la precedente stratificazione legislativa, né prevede impegni di spesa, salvo che per un Centro Regionale per l’Accessibilità, il cui ruolo resta tutto da capire. «Più che di “rivoluzione” – scrive Simona Lancioni – sarebbe stato più onesto parlare di riordino. Che sia stato un difetto di comunicazione?»

Realizzazione grafica con omino bianco a fianco di un grande punto di domanda rossoNegli anni scorsi la Regione Toscana aveva lavorato alla definizione di un Testo unico della normativa regionale sulle politiche per le persone con disabilità, e tuttavia esso non è mai stato approvato e, in tutta onestà, se ne sono anche perse le tracce. Rimane il fatto che la normativa regionale toscana in tema di disabilità si è concretizzata in centinaia di disposizioni di diversa natura giuridica (legislativa e amministrativa), stratificatesi negli anni, rendendo piuttosto complesso sia alle persone comuni – e in primo luogo alle stesse persone con disabilità – orientarsi nei meandri della stessa, sia alla Regione stessa impostare politiche di lungo corso.

Con la recente Legge Regionale 60/17 del 18 ottobre scorso (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), il Consiglio Regionale Toscano ha tentato di rispondere «all’esigenza di inserire in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità», e di fornire «uno strumento di riordino e di miglioramento della normativa regionale», come si può leggere nel Preambolo della norma. Non sono stati introdotti, quindi, nuovi servizi, né si può parlare di una reale semplificazione rispetto alla stratificazione normativa di cui si è detto, e che permane per lo più inalterata, ma solo di un riordino, ossia di un’esposizione sequenziale dell’esistente.

Sotto il profilo linguistico, si prevede (articolo 2) che nelle Leggi, nei Regolamenti e negli Atti Amministrativi si utilizzino esclusivamente i termini «disabilità» e «persona con disabilità».
In tema poi di accertamento sanitario della disabilità, è prevista una semplificazione delle procedure.
E ancora, sono disciplinati i seguenti aspetti: progetti per le persone con disabilità; accessibilità; mobilità; disposizioni in materia di istruzione formazione e lavoro; partecipazione alla cultura e allo sport; organismi per la partecipazione.
L’unica novità per la quale si parla di una copertura di spesa sembrerebbe essere l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del «Centro Regionale per l’Accessibilità», che stando all’articolo 27 della norma, dovrà svolgerà «funzioni di supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l’attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità; informazione e consulenza in materia di accessibilità e barriere architettoniche, in particolare per l’adattamento domestico e il supporto all’autonomia; monitoraggio delle iniziative e dei progetti in tema di accessibilità a nuove tecnologie; collaborazione alla gestione e aggiornamento del portale regionale sulla disabilità; consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità; promozione di iniziative sul territorio regionale per una reale diffusione della cultura dell’accessibilità e per l’inclusione delle persone con disabilità». Per realizzarlo, la Regione ha previsto lo stanziamento di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 29).
Qui, tuttavia, è difficile capire in cosa questo Centro Regionale per l’Accessibilità differirebbe dal CRID, il Centro Regionale di Informazione e Documentazione per l’Accessibilità, nato nel 2008 e che a quel che ci risulta, è tuttora operativo.

L’articolo 10 stabilisce poi che attraverso il «progetto di vita», è assicurata «la realizzazione della massima vita indipendente possibile»; a tal fine prevede «la definizione di specifici interventi, ivi compresi eventuali contributi finalizzati all’assistenza indiretta, interventi domiciliari e altri servizi a tale scopo finalizzati».
In questo caso sorprende – e un po’ preoccupa – che tra gli interventi non sia esplicitamente menzionata l’assistenza personale autogestita dalle stesse persone con disabilità attraverso l’impiego di assistenti personali retribuiti, giacché questa modalità di erogazione dell’assistenza è considerata da molte persone con disabilità l’unica in grado di assicurare un’effettiva libertà di autodeterminazione.

Il testo, va detto, contiene anche una serie di “buoni propositi”. Ad esempio, l’articolo 17 stabilisce che «per favorire l’esercizio del diritto di libera circolazione su gomma, ferro, fune e marittima, per le persone con disabilità, la Regione promuove azioni volte a favorire la possibilità di utilizzo dei vettori di trasporto passeggeri da parte delle suddette persone senza preavviso».
Nel secondo comma dell’articolo 19, quindi, la Regione si impegna a promuovere «l’attivazione di progetti di formazione specifica per le persone con disabilità finalizzati a favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro».
Ma l’impressione è che si tratti, appunto, solo di “buoni propositi”, per realizzare i quali non è esplicitato alcun impegno di spesa.

Viene pertanto da dire che forse su questa Legge c’è stato un difetto di comunicazione. Su «Toscana Notizie», ad esempio, in una news del 13 ottobre, si è parlato addirittura di «una rivoluzione culturale», espressione, questa, che, innegabilmente, porterebbe ad attendersi significative novità. Poi, però, a leggere quale sarebbe la “rivoluzione” introdotta dal nuovo testo normativo, si scopre che in Regione avrebbero capito che le parole chiave per disciplinare la materia sono «persona, diritto alla vita indipendente, accessibilità», che i servizi «non si interromperanno più superati i 65 anni d’età e non si attiveranno più solo al compimento dei diciotto anni» e che la Legge «per la prima volta affronta l’intera questione delle politiche della disabilita: i diritti alla salute, allo studio e al lavoro, ma anche alla cultura e allo sport».
A ben guardare, si tratta di concetti che sono già stati tutti enunciati sin dal 2006 nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (che da quasi nove anni è la Legge dello Stato Italiano 18/09).
La stessa idea di riunire in un unico testo organico tutte le disposizioni inerenti le persone con disabilità trova un importante precedente a livello nazionale, segnatamente nella Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, comunemente nota come Legge 104, approvata il 5 febbraio 1992, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio di quello stesso anno e ancora vigente.
Probabilmente, quindi, invece che di “rivoluzione”, sarebbe stato più onesto limitarsi a parlare di riordino.

Responsabile di Informare un’H-Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli, Peccioli (Pisa). La presente nota è già apparsa nel sito di tale Centro, con il titolo “Toscana: una nuova Legge regionale sulla disabilità” e viene qui ripresa, con alcuni riadattamenti al diverso contenitore, per gentile concessione.

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