Come già accaduto recentemente in Liguria, con la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) n. 1178 del 20 settembre scorso, alla quale abbiamo già dedicato ampio spazio, anche il TAR della Toscana, con la Sentenza Breve 1719/12, depositata il 23 ottobre scorso, ha annullato il giudizio di non ammissione alla classe quinta di una scuola superiore, per un alunno certificato con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).
Per tale alunno, infatti, era stato predisposto, ai sensi della Legge 170/10 e del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, un Progetto Didattico Personalizzato (PDP), che prevedeva misure compensative e dispensative in alcune discipline. Dalla decisione del TAR toscano, tuttavia, risulta che quanto previsto nel PDP non sia stato rispettato dal Consiglio di Classe, specie per quanto riguarda l’applicazione delle prove equipollenti in esso definite. Il Tribunale ha riscontrato inoltre una carenza di motivazione circa l’aspetto fondamentale della mancata presa in considerazione del fatto che l’alunno fosse stato certificato con DSA, al punto da non evidenziare nel giudizio finale se i risultati negativi fossero stati conseguenza del suo scarso impegno o del DSA del quale non è neppure stata fatta menzione.
Si riporta qui di seguito un passaggio della motivazione della Sentenza, che si conclude con l’ordine impartito all’Amministrazione Scolastica di rinnovare lo scrutinio finale, tenendo conto delle censure della stessa: «In altri termini, nel mentre [il Consiglio di Classe] ha evidenziato l’atteggiamento “non sempre collaborativo in tutte le discipline” del [omissis], ovvero il suo impegno “non uniforme” e gli insoddisfacenti risultati delle attività di recupero e delle verifiche intermedie, il consiglio di classe non ha svolto alcuna analisi circa l’incidenza causale del DSA sul rendimento del ricorrente, non foss’altro per escluderla; di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi dell’apprendimento. Si aggiunga il difetto di qualsiasi verifica circa le ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, la cui stessa attuazione non appare peraltro essere stata puntuale, con particolare riguardo alla prevista somministrazione di prove equipollenti».
Ancora una volta, dunque, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione dei Consigli di Classe sulla necessità che – una volta predisposto un Progetto Didattico Personalizzato – esso debba essere seriamente rispettato, specie riguardo alle misure compensative e dispensative e alle prove equipollenti in esso previste. Inoltre – se si vogliono evitare censure come quelle contenute nel provvedimento del TAR toscano – è necessario evidenziare nella motivazione del giudizio di scrutinio se si sia tenuto conto della situazione di DSA e se, malgrado questo, l’alunno abbia comunque manifestato lacune, nonostante l’applicazione delle misure compensative e dispensative.
Ragionamenti analoghi è bene poi che i Consigli di Classe li svolgano anche in presenza dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), riguardanti gli alunni con disabilità; se infatti su questi non si è ancora appuntata l’attenzione delle famiglie, alla luce però di queste ripetute Sentenze riguardanti gli alunni con DSA, anche quelle famiglie potrebbero “risvegliarsi” su questo medesimo versante.
Lascia invece un po’ perplessi, per concludere, l’ordine impartito all’Amministrazione Scolastica di riformulare il giudizio alla luce delle censure espresse nella Sentenza. Se infatti si fosse trattato di un esame annullato, l’attuazione di tale dispositivo sarebbe stata facile, sottoponendo l’alunno a una nuova prova, nella quale applicare le misure compensative e dispensative e le prove equipollenti non adottate durante l’anno. Ma in presenza dell’obbligo di rifare solo lo scrutinio, vien da chiedersi come si potrebbe tener conto della mancata applicazione di quelle misure.
Sembra quindi proprio che l’Amministrazione debba solo prendere in considerazione la certificazione di DSA – di cui non aveva tenuto conto nello scrutinio – senza però poter verificare in concreto quale sarebbe stato l’esito, nel caso si fossero effettivamente applicate le misure compensative e dispensative.
Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.