«Sono salvi quei 10 milioni di euro aggiuntivi del Fondo per la Non Autosufficienza della Sardegna!»: è quanto meno legittima la soddisfazione di Marco Espa, consigliere della Regione Sardegna e membro della Commissione Sanità e Politiche Sociali, che tanto si era battuto, nei mesi scorsi, per quell’emendamento alla Finanziaria Regionale del 2012, con il quale si era deciso appunto di integrare con ulteriori 10 milioni di euro, prelevati dal Fondo Sanitario Regionale, la dotazione relativa ai progetti personalizzati per le persone con grave disabilità, ai sensi della Legge 162/98, in modo tale da soddisfare tutte le richieste pervenute.
E si tratta di una soddisfazione motivata da qualcosa che arriva “da lontano” e che “lontano” potrebbe anche portare, ben oltre gli stessi confini dell’Isola. Quell’emendamento, infatti, era stato impugnato dal Governo Nazionale, che sostanzialmente lo aveva ritenuto come «eccedente la competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica» e quindi anticostituzionale. La “palla” era passata quindi, segnatamente, alla Corte Costituzionale, pronunciatasi nei giorni scorsi, con la Sentenza 36/13 dell’8 marzo scorso.
Vale certamente la pena proporne testualmente alcuni passaggi particolarmente significativi. «La questione non è fondata», vi si scrive ad esempio – riferendosi all’impugnazione della Presidenza del Consiglio, secondo la quale il provvedimento avrebbe inciso «sulla competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» – dal momento che, dichiara la Corte, «non vi è un rapporto automatico tra ammontare del fondo sanitario regionale e rispetto dei livelli essenziali di assistenza: il soddisfacimento di tali livelli non dipende solo dallo stanziamento di risorse, ma anche dalla loro allocazione e utilizzazione».
Successivamente si legge che «la disposizione impugnata, prevedendo che parte dei finanziamenti provenienti dal fondo sanitario siano destinati al fondo per la non autosufficienza, non determina una lesione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma, al contrario, è funzionale alla loro attuazione».
E infine: «L’ambito materiale dell’assistenza e dei servizi sociali, fatta salva la potestà legislativa esclusiva statale nel determinarne i livelli essenziali, rientra nella competenza residuale delle Regioni [grassetti nostri in tutte le citazioni, N.d.R.]».
Naturalmente, la parola dovrà ora passare agli esperti, e in particolare ai costituzionalisti, per interpretare le possibili conseguenze della Sentenza citata e per capire se essa potrà realmente aprire “nuove strade”. Da parte nostra, però, oltre a guardare pure noi con soddisfazione al risultato ottenuto in Sardegna, “incassiamo” ben volentieri anche l’impressione espressa da Marco Espa, secondo il quale, « questo orientamento della Corte Costituzionale sembra dire qualcosa di più generale sui poteri delle Regioni, nell’agire autonomamente sul miglioramento degli interventi sociali e socio sanitari». «In altre parole – conclude Espa – che le Regioni, se lo vogliono, possono fare più dello Stato». Parole che fanno certamente riflettere. (S.B.)
È disponibile un estratto della Sentenza 36/13 della Corte Costituzionale, contenente le parti più significative, rispetto a quanto scritto nel presente testo.