È destinata certamente a “fare giurisprudenza” la recente Sentenza n. 18762, con cui il 23 settembre scorso la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accesso e la fruibilità del servizio bancomat delle banche, in edifici pubblici o privati, debba essere garantito alle persone con disabilità, rimuovendo tutti gli ostacoli architettonici e che ciò avvenga anche «in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o parti di questo debbano avere per consentire l’accesso».
Il caso specifico riguardava il ricorso di una persona con disabilità in carrozzina di Firenze, correntista della filiale Unicredit del capoluogo toscano, che non aveva reso accessibile il proprio Sportello ATM (Automated Teller Machine, ovvero appunto il bancomat), precludendone quindi l’utilizzo al proprio cliente.
Dalla sua, l’istituto di credito si era fatto forte della precedente decisione della Corte d’Appello di Firenze che, nel rigettare il ricorso, aveva fatto leva sul fatto che la norma regionale della Toscana cui faceva riferimento la persona con disabilità fosse successiva all’installazione dello sportello. Di parere opposto, invece, è stata la Suprema Corte, che applicando sostanzialmente la tutela antidiscriminatoria, ha pienamente accolto la tesi del ricorrente. (S.B.)
Ringraziamo Giovanni Merlo per la segnalazione.