Con la Sentenza n. 330 del 26 settembre scorso, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia – che è Sezione del Consiglio di Stato – ha respinto il ricorso dell’Amministrazione Scolastica contro una precedente Sentenza del TAR Sicilia (Tribunale Amministrativo Regionale), che aveva invece accolto il ricorso di una famiglia contro la riduzione del numero di ore di sostegno operata arbitrariamente dal Dirigente Scolastico. Quest’ultimo, infatti, aveva originariamente assegnato a un alunno con grave disabilità le ore stabilite dall’Ufficio Scolastico Regionale, ma dopo l’arrivo ad anno scolastico in corso di altri due alunni con disabilità meno gravi, aveva tagliato sei ore al primo, per assegnarne una parte a ciascuno dei due nuovi studenti, anziché chiedere in aggiunta altre ore, come avrebbe dovuto fare, sempre all’Ufficio Scolastico Regionale.
Il fatto risale al 2008 e la vicenda si è conclusa solo nei giorni scorsi. La famiglia dell’alunno che aveva subìto la riduzione di ore aveva potuto sùbito avvalersi della Sentenza favorevole del TAR, rispetto alla quale si era appellata l’Amministrazione, sostenendo che i propri organi – come nella fattispecie il Dirigente Scolastico – avrebbero il potere di discrezionalità tecnica di ridurre le ore assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale sulla base del PEI (Piano Educativo Individualizzato), nei casi in cui si ritenga che i vincoli di bilancio non lo consentano.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliano, dunque, ha censurato questa affermazione, basandosi essenzialmente sulla Sentenza 215/87 della Corte Costituzionale, che afferma il diritto pieno e incondizionato allo studio degli alunni con disabilità, ribadito più recentemente dalla Sentenza 80/10 della Corte stessa, secondo la quale il nucleo essenziale del diritto allo studio non può essere violato neppure per motivi di bilancio.
«Questa Sentenza – commenta Salvatore Nocera della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – è molto importante innanzitutto perché il Consiglio di Giustizia Amministrativa ribadisce il proprio recente orientamento circa la giurisdizione esclusiva dei Tribunali Amministrativi sulle controversie relative alle ore di sostegno, in disaccordo con l’orientamento espresso dalla Sentenza 25011/14, prodotta a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, che aveva invece attribuito tale giurisdizione ai Tribunali Civili. Ma è importante anche perché afferma che le ore di sostegno concordate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) non possono essere ridotte di numero dal Dirigente Scolastico per nessun motivo, tanto meno quello legato ai vincoli di bilancio».
Entrando poi nel dettaglio della Sentenza, Nocera vi si sofferma così: «Il contenuto del PEI è vincolante per il Dirigente Scolastico, afferma il massimo organo di giustizia amministrativa dell’Isola, poiché è formulato da un organismo amministrativo plurimo, cioè il GLHO (Gruppo di Lavoro Handicap Operativo) di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 104/92, composto dai docenti della scuola, dalla famiglia e dagli operatori sociosanitari che seguono il caso. A conferma di ciò si potrebbe addurre l’articolo 10, comma 5 della Legge 122/10, che stabilisce come il numero delle ore di sostegno debba essere indicato appunto nel PEI. E tuttavia, a mio sommesso avviso, quest’ultima affermazione legislativa significa solo che vi è un obbligo di indicazione esplicita nel PEI del numero di ore, ma non che ciò sia vincolante per l’Amministrazione Scolastica. Infatti il GLHO non ha poteri decisionali definitivi, essendo un atto presupposto dell’atto amministrativo definitivo, che è quello dell’Ufficio Scolastico Regionale, il quale è comunque censurabile di fronte ai TAR, se motiva lo scostamento da quanto indicato nel PEI con motivi di bilancio, potendolo avere altresì – a mio parere – il potere discrezionale di ridurre il numero delle ore, ad esempio se la certificazione dell’alunno con disabilità non è di gravità».
«Invece – prosegue Nocera -, una volta assegnato un certo numero di ore dall’Ufficio Scolastico Regionale all’alunno, questo non può essere ridotto dal Dirigente Scolastico, non tanto perché tale numero sia indicato nel PEI, quanto perché – sempre a mio avviso – il Dirigente Scolastico costituisce un organo gerarchicamente sottordinato al Direttore Scolastico Regionale e non può quindi modificare l’atto amministrativo definitivo emanato da quest’ultimo». «È pur vero – conclude – che la Legge 111/11 stabilisce all’articolo 19, comma 11 che l’Ufficio Scolastico Regionale invii alle singole scuole un monte ore globale rispetto alle richieste ricevute dalle scuole stesse, le quali dovranno quindi provvedere alla redistribuzione tra gli alunni, riducendo il numero di ore a tutti o a qualcuno, nel caso che il monte ore assegnato sia inferiore al numero globale di ore richieste. E tuttavia, anche questa riduzione è illegittima, tant’è vero che le famiglie solitamente ricorrono ai Tribunali e ottengono il numero delle ore richieste, perché il diniego o la riduzione non sono motivati o lo sono erroneamente solo con riguardo ai vincoli di bilancio». (S.B.)