Trasporto scolastico: qualche precisazione su quella Sentenza

«Pur non riguardando strettamente un’istituzione scolastica – scrive Gianluca Rapisarda – quella recente Sentenza del TAR della Campania non fa altro che rafforzare quanto di “storico” aveva già stabilito in merito la Corte Costituzionale con la Sentenza 275/16, ove si era scritto che il diritto al trasporto è “strettamente funzionale” e indissolubilmente connesso al diritto allo studio degli allievi con disabilità, e anche che i diritti dei cittadini vengono prima dell’obbligo di pareggio di bilancio fissato dall’articolo 81 della Costituzione»

Carico di carrozzina in pulmino per disabiliQualche precisazione è necessaria, rispetto a quanto dichiarato da chi scrive, su queste stesse pagine, in riferimento a quella Sentenza espressa dalla Prima Sezione del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Campania, pubblicata il 31 maggio scorso, che accogliendo il ricorso promosso dall’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Relazionale e/o Intellettiva), ha condannato il Comune di Napoli, per la mancata erogazione del servizio di trasporto agli alunni con disabilità nel periodo 2001-2006.

Il caso nasce dalla mancata attivazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Napoli – per vari anni fino al 2006 – del servizio di accompagnamento dei ragazzi con disabilità al Centro di Riabilitazione Semiresidenziale Cardinale Corrado Ursi, gestito dall’ANFFAS dapprima in regime di convenzione, poi di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Nonostante il servizio di trasporto anzidetto dovesse ricadere sul Comune di Napoli, ai sensi della Legge Regionale Campana 11/84 e del Protocollo d’Intesa recepito nella Delibera della Giunta Regionale n. 6757 del 31 luglio 1996 sull’attività riabilitativa, di esso si era dovuto fare carico in misura larga e preponderante la stessa ANFFAS.
Ebbene, i Magistrati del TAR hanno riconosciuto la fondatezza delle doglianze dell’Associazione e dopo una serie di diverse valutazioni, hanno quantificato il risarcimento in circa 400.000 euro. Palazzo San Giacomo [sede del Comune di Napoli, N.d.R.] potrà cercare la rivincita in appello, con un ricorso al Consiglio di Stato.

Intanto, però, anche se non si tratta effettivamente di un’istituzione scolastica, a mio modesto avviso poco cambia, perché resta scolpito dai Giudici, nella Sentenza, un principio che potrebbe dare la stura a numerose altre azioni giudiziarie, sia da parte di privati cittadini che di associazioni. E si tratta del fatto che il TAR Campania ha sostanzialmente sancito «che il trasporto disabili è a carico dei comuni di residenza degli utenti» e che esso «rappresenta una peculiare species del servizio di trasporto pubblico locale», essendo dunque «di competenza del Comune, su cui gravano le relative spese», che, aggiungo, non possono essere “compresse” da vincoli di bilancio.
In pratica, non si fa altro che rafforzare quanto di “storico” ha già stabilito in merito la Corte Costituzionale con la recente Sentenza 275/16, ritenuta da più parti come un vero e proprio “punto fermo dell’inclusione scolastica”, in quanto risolvendo un conflitto apparentemente marginale, aveva enunciato due princìpi letteralmente “esplosivi”, vale a dire che il diritto al trasporto è «strettamente funzionale» e indissolubilmente connesso al diritto allo studio degli allievi con disabilità, oltre al fatto che i diritti dei cittadini vengono prima dell’obbligo di pareggio di bilancio fissato dall’articolo 81 della Costituzione (come modificato in seguito all’accordo europeo sul fiscal compact).

Direttore scientifico dell’IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), consigliere della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi (direttorescientifico@irifor.eu).

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