Vanno eliminate così le barriere in Calabria

Nel corso di una recente audizione presso il Comitato Pari Opportunità della Regione Calabria, la FISH Regionale (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ha presentato una serie di proposte per modificare e migliorare la Legge Regionale 8/98 (“Eliminazione delle barriere architettoniche”), in linea con la piena attuazione dei vari princìpi contenuti nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità

Particolare di una persona in carrozzina davanti a delle scaleNel corso di una recente audizione presso il Comitato Pari Opportunità della Regione Calabria, la FISH Regionale (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ha presentato una serie di proposte per modificare e migliorare la Legge Regionale 8/98 (Eliminazione delle barriere architettoniche), in linea con la piena attuazione dei vari princìpi contenuti nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Mettendo a disposizione dei Lettori (a questo link) il testo integrale (in bozza) del documento presentato dalla FISH Calabria, ne segnaliamo qui alcune delle parti iniziali, tra cui le Considerazioni generali, ove si scrive tra l’altro che «questa legge deve attuare la Convenzione ONU e in particolare gli articoli 1 (Scopo), 4 (Obblighi generali), 9 (Accessibilità), 19 (Vita Indipendente ed inclusione nella società) e 20 (Mobilità personale), partendo dalle lettere e (“La disabilità è un concetto in evoluzione e il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”) e j (“Necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno) del Preambolo».
Partendo insomma «dalla Progettazione Universale e dalla Vita Indipendente», secondo la FISH Calabria «deve essere sancito che la presenza di barriere architettoniche e la mancanza di accessibilità costituiscono una discriminazione censurabile come da Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione)».

Posta poi l’esigenza di un «sistema di reporting periodico», tra le Considerazioni specifiche del documento, va sottolineato il fatto che «l’accessibilità dev’essere interesse generale e non di settore o personale», che vanno abbandonati «approcci eccezionali o per patologie» e superati pure i tre livelli (Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità), indicati a suo tempo dalla Legge Nazionale 13/89, dei quali «è necessario mantenere solo l’accessibilità».
E ancora vanno «equiparati il settore pubblico e quello privato», «resi accessibili i beni archeologici» e da ultimo, ma non certo ultimo, «coinvolte le persone con disabilità e le Associazioni maggiormente rappresentative nei processi di approvazione dei vari progetti». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: fishcalabria@gmail.com.

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