Si è tenuto qualche giorno fa, presso la LUISS di Roma (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali), l’importante convegno intitolato Il coraggio di ripensare la scuola, organizzato dall’Associazione TreeLLLe, con la partecipazione di illustri esperti della stessa, della Fondazione Agnelli e della rivista «Tuttoscuola», oltreché dell’ex ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer.
Oggetto dell’incontro è stato uno studio elaborato dall’Associazione TreeLLLe su auspicabili riforme della scuola, ormai mature per renderla veramente adeguata agli attuali tempi.
È emerso in sostanza che la nostra scuola – fondamentalmente di stampo ancora gentiliano – si fonda su una visione selettiva della classe dirigente, orientata alla formazione dei singoli e non all’educazione dei giovani a lavorare in gruppo, come è sempre più richiesto dall’organizzazione attuale del lavoro.
A tal proposito sono state avanzate alcune proposte, tutte presenti nello studio dell’Associazione:
1. Estensione dell’obbligo scolastico anche alla scuola dell’infanzia, perché fase fondamentale per una precoce educazione sociale degli alunni, con contemporanea riduzione a quattro anni delle scuole superiori.
2. Ampliamento del tempo prolungato almeno al biennio della scuola superiore, per attività di libera scelta degli alunni, per lo svolgimento di progetti, per attività di volontariato.
3. Pluralità degli sbocchi valutativi del profitto degli alunni con certificazioni corrispondenti alle competenze acquisite, che possono consistere non solo nel diploma, ma anche in semplici certificazioni di competenze.
4. Formazione iniziale dei docenti, che comprenda maggiore attenzione alla pedagogia e alla didattica, ove necessario, riducendo il numero di crediti formativi di talune discipline.
5. Valutazione di soggetti terzi, relative alla qualità del servizio scolastico offerto.
6. Altre proposte concernenti la migliore organizzazione dello spazio-tempo della scuola, il migliore utilizzo dei docenti e una loro migliore retribuzione, oltre a una più sapiente organizzazione dell’autonomia scolastica ecc.
Per chi come me si occupa da decenni della normativa inclusiva degli alunni con disabilità, le proposte sono sembrate assai importanti e già in parte realizzate nelle norme concernenti il diritto allo studio degli stessi alunni con disabilità. Infatti:
1. Almeno dal 1992, anno di entrata in vigore della Legge 104, la Legge Quadro sui diritti delle persone con disabilità, l’articolo 12, commi 1 e 2 di tale norma stabilisce che la scuola dell’infanzia – considerata per tutti come non scuola dell’obbligo – costituisca per gli alunni con disabilità oggetto di un diritto soggettivo, quindi reclamabile di fronte alla Magistratura in caso di rifiuto di accettazione. Anzi a maggior garanzia di tale diritto, l’articolo 3, comma 3 della Legge 104 precisa che gli alunni con disabilità in situazione di gravità hanno diritto di «priorità nell’accesso a tutti i servizi previsti dalla vigente legge» e quindi anche a questo segmento scolastico.
2. Sin dai tempi della Legge 517/77 è previsto il tempo pieno e il tempo prolungato per gli alunni con disabilità. E anche per l’accesso ad essi, come già detto sopra, tali alunni hanno diritto di priorità di accesso.
3. Già dal 1987 la Corte Costituzionale, con la Sentenza 215/87, ha stabilito che gli alunni con disabilità hanno diritto di frequentare anche le scuole superiori. In esecuzione di tale decisione, almeno dal 2001, con l’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale 90/01, sono stati previsti, in base all’articolo 15 di quest’ultima, differenti percorsi di studio per le scuole superiori, e cioè quello ordinario, quello semplificato per raggiungere il diploma in caso di disabilità non gravi e quello differenziato per alunni con disabilità molto gravi. Quest’ultimo si conclude con un attestato comprovante i crediti formativi maturati.
4. Per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, è stato previsto che il loro piano degli studi sia formulato da tutto il Consiglio di Classe nelle scuole di ogni ordine e grado; tra i docenti è presente pure un docente specializzato proprio per “sostegno” ai colleghi curricolari e all’inclusione dell’alunno con disabilità coi compagni.
Per ottenere questo risultato, la normativa ha previsto la frequenza di un corso di specializzazione per i docenti di sostegno e una formazione iniziale sulle didattiche inclusive per i docenti curricolari. Questo, però, è avvenuto a partire dal Decreto Ministeriale 249/10 per i docenti curricolari di scuola dell’infanzia e primaria, per i quali è previsto nel corso di laurea magistrale lo studio di 31 crediti formativi sulle didattiche inclusive e un tirocinio, più altri 60 crediti, previsti dal Decreto Legislativo 66/17 (articolo 12), da inserire in tutto o in parte nell’arco del quinquennio di laurea.
Quanto invece ai docenti curricolari di scuola secondaria di primo e secondo grado, si incontrano forti difficoltà, per obiezioni proposte specie dai docenti disciplinari. Infatti il Decreto Legislativo 59/17 aveva previsto un aumento dei crediti formativi per i docenti per il sostegno e solo 6 crediti formativi sulle didattiche inclusive come requisito di accesso ai concorsi per tutti i futuri docenti. Purtroppo il Decreto 59/17 è stato sostanzialmente svuotato di queste novità e le Associazioni – come quelle aderenti alle Federazioni FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità) – stanno discutendo con grande difficoltà col mondo accademico, per ottenere un numero adeguato di crediti formativi per i docenti curricolari, ma ancora senza successo.
Una migliore formazione iniziale dei docenti curricolari eviterebbe la delega degli stessi ai soli docenti per il sostegno, riducendo anche l’eccessivo numero di ore di sostegno richiesto dalle famiglie, a causa dell’abbandono a se stessi degli studenti con disabilità, quando non è presente il docente per il sostegno.
5. A proposito della valutazione della qualità dell’offerta formativa, il citato Decreto Legislativo 66/17 ha previsto all’articolo 4 l’obbligo per l’INVALSI [Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, N.d.R.] di individuare una batteria di indicatori idonei a misurare il livello di qualità inclusiva realizzata nelle singole classi e nelle singole scuole.
6. Quanto infine ad un migliore utilizzo dell’autonomia scolastica, già l’articolo 14 della Legge 104/92 prevedeva la possibilità di frequenza, per gli alunni con disabilità, di “classi aperte” e il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 275/99 (articolo 4), così come le Linee Guida Ministeriali del 4 agosto 2009, hanno previsto un’amplia flessibilità delle classi e della personalizzazione dei percorsi formativi per tali alunni.
Come si vede, quindi, alcune delle principali proposte sono già presenti nella normativa relativa ai soli alunni con disabilità. Si tratterebbe pertanto di renderle fruibili, istituzionalmente, da parte di tutti gli alunni, poiché si sono rivelate preziose per la qualità del diritto allo studio e per una scuola inclusiva. Per questo sono grato all’Associazione TreeLLLe e alla LUISS, per averne fornito un’ampia illustrazione, in una sede accademica tanto prestigiosa.
E in ogni caso, chi volesse leggere per esteso i risultati e le proposte presenti nella ricerca di TreeLLLe, può trovarli sul «Quaderno n. 15» della stessa, pubblicato in questo mese di aprile, a cura di Attilio Oliva e Antonino Petrolino.