È con il Decreto Legge 1/22 che il Governo ha fissato le modalità della ripresa del percorso scolastico in presenza, alla luce della nuova crescita della pandemia, con il diffondersi della nuova variante Omicron. A tale provvedimento, e in particolare all’articolo 4 di esso, che ha disciplinato la gestione della positività al Covid nel sistema educativo, scolastico e formativo, il Centro Studi Giuridici HandyLex dedica un ampio approfondimento, di cui suggeriamo senz’altro la consultazione (a questo link), per far comprendere al meglio ciò a cui le famiglie e gli alunni/alunne possono andare incontro nelle scuole dei vari ordini e gradi.
Nel citato approfondimento viene dato poi spazio anche alla successiva Circolare Ministeriale n. 71 del 21 gennaio, ove si specifica tra l’altro che, «con riguardo agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica anche laddove sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, va garantito ogni qualvolta possibile, lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata».
Su quest’ultima Circolare sono certamente di interesse alcune osservazioni prodotte a conclusione dell’analisi di HandyLex, ove si scrive che «essa ribadisce il diritto costituzionalmente garantito degli alunni con disabilità allo studio e, ove possibile, alla didattica in presenza», solo, per altro, se ciò viene «richiesto dalla famiglia».
«Lascia però perplessi – si scrive ancora – il fatto che sia stata prevista la sola presenza dell’alunno con disabilità, pur affermando il suo diritto alla situazione di inclusione; probabilmente il Ministero ritiene che l’inclusione si realizzi col fatto che l’alunno con disabilità in presenza si senta in situazione di inclusione vedendo i compagni tramite il monitor del computer; però lo stesso Ministero ammette che la didattica a distanza, durante il periodo della sua applicazione, non ha giovato né per gli apprendimenti, né per la socializzazione».
E ancora, viene fatto presente «che il Decreto legge 1/22 ha previsto l’obbligo di presenza per gli alunni delle classi delle scuole primarie dove sia stata rilevata la positività di un solo alunno, sottoponendoli solo alla “sorveglianza” con un tampone immediato ed uno dopo cinque giorni. Tale norma, vale quindi per gli alunni con disabilità delle scuole primarie», mentre per le scuole secondarie «si ritiene che si dovrebbe effettuare la distinzione tra vaccinati, guariti da 120 giorni e con richiamo e non vaccinati. Occorrerebbe pertanto un chiarimento ulteriore del Ministero in tal senso».
Un dubbio, infine, viene rilevato «circa la legittimità della Circolare Ministeriale come norma secondaria», sottolineando che «il Decreto Legge 1/22 non prevede, al suo interno, alcuna deroga a quanto in esso disposto. Pertanto nella Legge di conversione [del Decreto stesso] occorrerà fare un cenno alla possibilità di deroga a favore di quanto disposto dal Ministero; se tale deroga non vi sarà, infatti, la Circolare si potrà esporre al rischio di essere impugnata, con tutte le conseguenze del caso». (S.B.)
Ricordiamo ancora il link all’approfondimento curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex sulla materia di cui si parla nel presente contributo, segnalando anche (a questo link) una scheda sul medesimo tema, prodotta dall’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), contenente anche tre proposte utili a dare sicura validità alla Circolare Ministeriale n. 71 del 21 gennaio scorso, oltreché alla piena inclusione scolastica.