Come preannunciato in un precedente Messaggio (n. 471 del 31 gennaio scorso), tramite il quale l’INPS aveva comunicato il rilascio della procedura per l’inoltro dell’istanza, il 10 marzo scorso l’Istituto ha prodotto la nuova Circolare n. 39, fornendo le istruzioni operative sulla presentazione della domanda per la fruizione del contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità, introdotto dalla Legge 178/20 (Legge di Bilancio per il 2021, articolo 1, commi 365 e 366).
La Circolare di cui si parla riassume tutte le disposizioni in merito al contributo, esplicitando nuovamente le informazioni relative all’àmbito di applicazione e ai requisiti del richiedente (punti 2 e 3). In particolare, i requisiti economici di accesso al contributo (articolo 4, comma 2, lettere b, c e d del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2021, si considerano posseduti per tutta la durata dell’attestazione ISEE [Indicatore della Situazione Economica Equivalente] in vigore al momento della presentazione della domanda e vengono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In presenza poi di un valore ISEE superiore alla soglia (3.000 euro) prevista dal citato articolo 4, comma 2 (lettera b) del Decreto Interministeriale, la domanda viene automaticamente respinta.
In caso di accoglimento della domanda, il contributo sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.
Se il genitore ha due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto è pari, rispettivamente, a 300 euro mensili nel caso di due figli, 500 euro mensili, nel caso in cui siano più di due.
L’INPS ha a disposizione 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; in caso di risorse insufficienti, verrà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire, quindi, la priorità andrà ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.
Il pagamento decorre entro novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande. Nel primo pagamento, disposto con riferimento all’anno di presentazione della domanda, saranno erogate anche le mensilità maturate fino a quel momento.
Solo ed esclusivamente per le domande presentate in questo anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021. Per il 2021 e il 2022 la data di scadenza per la presentazione della domanda è il prossimo 31 marzo.