Assistenza e congedo retribuito: la Consulta si pronuncia

«È un segnale di civiltà – secondo il segretario confederale della CISL Cerrito – quello espresso dalla Corte Costituzionale in una recente Sentenza, ove viene dichiarato come incostituzionale il fatto di non permettere a parenti e affini entro il terzo grado, conviventi di persone con grave disabilità, di godere del congedo straordinario retribuito di due anni»

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale

«Non possiamo che essere felici che la Corte Costituzionale ancora una volta abbia svolto appieno il proprio ruolo, definendo, con la recente Sentenza 203/13, che è incostituzionale non permettere a parenti e affini entro il terzo grado, conviventi di persone con grave disabilità, di godere del congedo straordinario retribuito di due anni. Non è ammissibile, infatti, discriminare le persone con disabilità in base a quali parenti sono rimasti in vita!».
Lo dichiara Pietro Cerrito, segretario confederale della CISL, riferendosi appunto alla Sentenza 203/13, espressa il 3 luglio scorso dalla Consulta e depositata il 18 luglio, provvedimento rispetto al quale sottolinea ancora che «se la finalità è l’uguaglianza di trattamento, è necessario tutelare chi nei fatti e nella realtà assiste la persona con grave disabilità, perché è suo tramite che si tutela la dignità della stessa persona disabile. Dunque, in mancanza di parenti più prossimi, o in caso di loro decesso o di patologie invalidanti, riteniamo sia un segno di civiltà – rispettando il rigoroso ordine di priorità definito dalla legge – consentire a parenti e affini entro il terzo grado di poter fruire di un congedo retribuito per assistere la persona disabile».

Sul tema, viene ricordato tra l’altro, si era già espressa su linee simili, nel 2003, anche la Corte di Cassazione, con la Sentenza 7701/03, affermando che «non pare esservi dubbio sul fatto che lo spirito della legge sia quello di non lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche momentaneamente, e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale. Se questo è lo scopo della legge, ove tale convenienza non sia raggiunta, […] una interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che una altra persona possa sostituire almeno momentaneamente l’avente diritto originario. Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore, appare ovvio e necessario che possa godere di […] permessi retribuiti».

A questo punto, la CISL, riferendosi anche ai documenti presentati alla recente quarta Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità di Bologna, «chiede al Parlamento – conclude Cerrito – di proseguire nella direzione segnata, estendendo tale previsione agli amministratori di sostegno conviventi che, anche senza un vincolo di parentela o affinità, assistono nei fatti e nella realtà una persona con disabilità grave». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: Silvia Stefanovichj, Responsabile Disabilità CISL (silvia.stefanovichj@cisl.it).

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