Due recenti notizie, provenienti dal Veneto, fanno pensare che almeno sulla questione dei cani guida che accompagnano le persone con disabilità visiva qualcosa stia veramente cambiando.
A Padova, infatti, al Liceo Scientifico Curiel, da qualche settimana c’è un nuovo “alunno” sul primo banco davanti alla cattedra della Seconda G. Si chiama Ice Tea, è frutto di un incrocio tra un labrador e un pastore tedesco ed è il cane specificamente addestrato in Francia per accompagnare Francesca, giovane ipovedente dalla nascita.
«Se da oggi Ice Tea può restare cinque ore al giorno in classe senza creare problemi – spiega il Dirigente Scolastico del liceo padovano – è perché a monte c’è stato tutto un processo organizzativo cui hanno partecipato i coordinatori della Fondazione Holmann, la cui sede italiana è in provincia di Novara, i genitori di Francesca, i docenti e gli studenti. Si può dunque dire che abbiamo fatto le cose per bene, trovando anche uno spazio esterno in giardino, dove il cane può fare i propri bisogni e coinvolgendo nel progetto pure i collaboratori scolastici».
A questo punto è necessario un passo indietro di circa quattro anni, per approdare al Liceo Majorana di Latina e ripiombare in tutt’altro scenario, così come aveva denunciato a suo tempo l’Associazione Blindsight Project. Era infatti il 2011, quando il Dirigente di quella scuola aveva negato a un’alunna diciassettenne il permesso ad entrare nell’istituto con il proprio cane guida, costringendola a rivolgersi a un avvocato, insieme alla sua famiglia. «Non è necessaria la presenza di un cane guida nella scuola – si era letto nel provvedimento disposto dalla stessa -. L’animale, quindi, potrà solo accedere fino all’ingresso dell’istituto e poi attendere la ragazza all’uscita».
Chiaramente quel Dirigente Scolastico si era “scordato” dell’esistenza di leggi ormai “storiche” dello Stato italiano, rammentate così dall’ottima guida realizzata dalla citata Blindsight Project, intitolata Tutto sul cane guida (e i suoi amici umani): «La prima cosa da non dimenticare mai è che il cane guida che accompagna la persona disabile della vista (cieco o ipovedente) non può essere separato dallo stesso in quanto considerato “ausilio per persona disabile”; è quindi tutelato dalla legge (n. 37 del 1974, integrata dalla Legge n. 60 dell’8 febbraio 2006 pubblicata nella G.U. n. 52 del 3 marzo 2006), che garantisce OVUNQUE SENZA LIMITAZIONE l’ingresso GRATUITO al cane guida che accompagna disabile visivo anche dove i cani normalmente non sono ammessi […]».
Ma più della stessa – e quanto meno grave – mancata applicazione delle Leggi, quel che preme sottolineare in questo caso è come tra una vicenda e l’altra il salto culturale sia ben più ampio dei soli quattro anni trascorsi.
A confortarci ulteriormente c’è poi l’altra notizia, proveniente questa volta da Belluno, e riferita a una vicenda – quella della scala mobile che porta al centro della città, proibita ai cani guida – divenuta ormai una sorta di “simbolo”, per la nostra testata, rispetto alla battaglia per il libero accesso con il proprio animale, ovunque e senza limitazioni.
L’ultimo nostro aggiornamento risaliva all’inizio di settembre, quando da una parte il sindaco di Belluno Jacopo Massaro aveva dichiarato di essere in attesa «che la commissione ministeriale appositamente convocata» trovasse «una soluzione al problema, ad esempio introducendo una deroga per i cani appositamente addestrati», mentre dall’altra parte le stesse persone con disabilità visiva protagoniste nei mesi precedenti di clamorose proteste, avevano ribadito che «tutti i cani guida sono preparati per salire le scale mobili» e che «non serve nessuna integrazione: basta applicare la legge». Donde l’esposto presentato dalle stesse ai Carabinieri di Feltre (Belluno), con la richiesta all’autorità di pubblica sicurezza di mediare il loro dissidio con l’Amministrazione Comunale bellunese e con la Società Bellunum, che gestisce l’impianto.
Ebbene, la novità appresa dalle testate locali qualche giorno fa è che la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo, senza per altro alcun indagato né alcuna notizia di reato, per accertare e verificare la legittimità di quel divieto. E anche questo è un fatto non certo trascurabile.