È entrato in vigore il 22 gennaio quanto indicato dal Decreto prodotto l’11 gennaio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
All’interno di tale provvedimento, l’articolo 1 – che, va ricordato, riguarda esclusivamente i «lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati» – fornisce indicazioni su coloro che sono esclusi dall’obbligo di reperibilità per le visite di controllo quando sono in malattia.
Ne sono esclusi innanzitutto coloro che presentano patologie gravi richiedenti terapie salvavita, che devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, attestante la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. Ne sono esclusi inoltre coloro che presentano «stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta», con percentuale di invalidità «pari o superiore al 67 per cento». (S.G.)
Ringraziamo per la collaborazione l’Ufficio Stampa dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).