I regolamenti comunali e la compartecipazione alle spese

«I Comuni devono applicare quanto previsto dalla normativa nazionale sull’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)»: è probabilmente questo l’aspetto più importante del provvedimento con cui il TAR della Lombardia, accogliendo un ricorso della Federazione LEDHA, dell’ANFFAS Lombardia e dell’ANFFAS Martesana, ha bocciato il Regolamento di un Comune del Milanese (Vimodrone), che sostanzialmente imponeva alle persone con disabilità di dar fondo ai propri magri risparmi, per pagare le rette delle Residenze (RSD) in cui sono ricoverati

Martelletto del giudicePubblicato nello scorso mese di marzo dal Comune di Vimodrone (Milano), il Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale prevedeva, secondo la LEDHA (la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, che costituisce la componente lombarda della FISH-Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), «criteri illegittimi per la compartecipazione alla spesa della retta delle RSD (Residenze Sanitarie per Persone con Disabilità)». Per questo, dunque, la Federazione è ricorsa al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia, che nei giorni scorsi ne ha accolto la richiesta, disponendo la sospensiva di quel Regolamento.

«Nel caso delle persone con disabilità ricoverate in strutture residenziali – si legge in tal senso in una nota diffusa dalla stessa LEDHA – il Regolamento stabilito dal Comune di Vimodrone prevede che, a prescindere dal valore dell’indicatore ISEE (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che nemmeno si considera a fini partecipativi, ma solo al fine di individuare la “soglia di ammissione” all’integrazione comunale della retta, quindi in modo discutibile, se non inaccettabile) il cittadino debba “consumare” tutto il proprio patrimonio fino al valore di 5.000 euro, al di sotto del quale, solo e probabilmente, il Comune interverrà a integrare la retta. 
Il 30 maggio, dunque, assieme all’ANFFAS Lombardia (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) e all’ANFFAS Martesana, abbiamo presentato ricorso contro quello stesso Regolamento».
«Ai Giudici – commenta Massimiliano Gioncada, avvocato che ha patrocinato il ricorso – è bastata una prima lettura per rendersi conto che le regole di cui il Comune si era dotato sono palesemente contrastanti rispetto al dettato della legge [DPCM 159/13, che ha riformato l’ISEE, N.d.R.]».

Ora, per la sentenza vera e propria sarà necessario aspettare ancora diversi mesi, ma nel frattempo le regole comunali relative alla compartecipazione alla spesa sono di fatto congelate e non possono essere applicate ad alcun utente che afferisca al Comune di Vimodrone. 
Inoltre, nel dispositivo di sospensiva, i Giudici ribadiscono il fatto che la normativa statale sull’ISEE «prevale su quella locale», affermando che l’Amministrazione Comunale di cui si parla «dovrà applicare in primo luogo le disposizioni nazionali in materia».
«Si tratta – sottolinea a tal proposito Gioncada – di un passaggio molto importante, perché il TAR ha ribadito un concetto fondamentale, ovvero che i Comuni devono applicare quanto previsto dalla normativa nazionale, mentre si continuano ad avere segnalazioni dai vari territori che evidenziano una realtà ben diversa, con previsioni regolamentari a volte marcatamente distanti dal dettato normativo di cui al DPCM 159/13».
Una situazione, questa, che viene confermata da Marco Faini, vicepresidente della LEDHA e componente del comitato tecnico dell’ANFFAS Lombardia. «Siamo di fronte – dichiara – a una situazione in cui vi è una grandissima eterogeneità delle decisioni prese dai Comuni, talché in àmbiti territoriali anche relativamente ristretti, troviamo Regolamenti molto diversi tra loro».
Se da un lato, infatti, la normativa nazionale sull’ISEE, entrata in vigore il 1° gennaio del 2015, dà ai Comuni la facoltà di individuare ulteriori criteri per stabilire la compartecipazione alla spesa, questi ultimi non devono essere discriminatori o illegittimi e comunque non devono essere, come ha già chiarito la giurisprudenza amministrativa lombarda, «criteri economici arbitrari».

«Siamo soddisfatti per questa prima decisione del TAR – conclude Faini – perché significa che il nostro ricorso coglie nel segno. Tuttavia dover ricorrere alle aule di giustizia per ottenere il rispetto della legge e dei diritti dei cittadini con disabilità rappresenta sempre un passo che come LEDHA non vorremmo mai essere costretti a compiere. Per questo motivo stiamo lavorando con la Regione e con l’ANCI Lombardia (Associazione Nazionale Comuni Italiani), per costruire un tavolo di confronto ed evitare che in futuro si verifichino altre situazioni simili». (I.S. e S.B.)

Per approfondire ulteriormente la questione, suggeriamo la consultazione dell’articolato parere legale su ISEE e servizi residenziali, prodotto da Laura Abet, avvocato del Centro Antidiscriminazione “Franco Bomprezzi” della LEDHA. Per ulteriori informazioni: ufficiostampa@ledha.it (Ilaria Sesana).

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