La Consulta, il responsabile dell’inserimento, il monitoraggio della Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e una banca dati: sono sostanzialmente queste le novità riguardanti le persone con disabilità, contenute nello Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, la cosiddetta “Riforma Madia” (dal nome della ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia), testo attuativo della stessa, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, che dovrà essere ora sottoposto ai pareri delle competenti Commissioni Parlamentari e del Consiglio di Stato, per arrivare all’intesa con le Regioni e le Autonomie Locali.
È esattamente il Capo V ad essere dedicato alle Misure di sostegno alla disabilità, ovvero all’inserimento dei lavoratori con disabilità nella Pubblica Amministrazione, occupandosi innanzitutto (articolo 10, comma 1) della «Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità», che dovrà essere istituita «presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Ne dovranno far parte (comma 2), «un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall’osservatorio nazionale».
Riguardo infine ai compiti (comma 3), la Consulta dovrà elaborare «piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68», svolgendo «il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione», indicando «ai ministeri competenti iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni», nonché prevedendo « interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro».
Successivamente, sempre l’articolo 10 dello Schema di Decreto introduce la figura del «responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità», che dovrà avere il compito «di garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, nelle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti».
Nemmeno qui, per altro, manca una precisazione sin troppo (tristemente) nota, vale a dire che ciò dovrà avvenire «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili».
Tornando comunque alle mansioni del responsabile, esso dovrà curare «i rapporti con il servizio per l’inserimento lavorativo disabili del centro per l’impiego territorialmente competente, nonché con i servizi territoriali per l’inserimento mirato» e predisporre, « sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi», proponendo, se necessario, «le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli» e verificando «l’attuazione del processo di inserimento», oltreché «recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione».
Infine, il testo si occupa, come detto inizialmente, del monitoraggio, chiedendo alle Amministrazioni Pubbliche di «comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente la situazione occupazionale e le eventuali scoperture di posti di lavoro riservati ai disabili».
Entro i successivi sessanta giorni, inoltre, le stesse Amministrazioni Pubbliche dovranno «trasmettere al servizio di inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva», indicando anche «eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, riservati ai soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni di cui all’articolo 11 della citata legge».
Tutte queste informazioni dovranno essere raccolte nella banca dati di cui all’articolo 8 del Decreto Legge 76/13 (convertito, con modificazioni, nella Legge 99/13).
«In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo – è la conclusione del Capo V dello Schema di Decreto – o di mancato rispetto dei tempi concordati», i Centri per l’Impiego dovranno avviare «numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri». (S.B.)