L’ultimo caso di inaccettabile discriminazione ha visto per protagonista suo malgrado un giovane di Cosenza che si sposta su una sedia a rotelle, al quale è stato vietato l’accesso in un bar.
Ancora una volta, dunque, è necessario ricordare che anche i locali privati aperti al pubblico devono per legge essere accessibili in tutto o in parte alle persone con disabilità.
Se poi ci sono barriere o se il pavimento del bar – come pare abbia sostenuto il proprietario del locale – si dovesse rovinare al passaggio di una carrozzina, è stato evidentemente commesso un errore progettuale e il proprietario è tenuto a rimuovere tutti gli ostacoli esistenti e a garantire l’accessibilità a tutti. In caso contrario l’autorizzazione potrebbe anche essere ritirata.
All’articolo 24, comma 7, la Legge Quadro 104/92 prevede che «tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi».
Nello specifico del caso citato, poi, l’articolo 7,comma 4 della Legge Regionale della Calabria sulle barriere architettoniche (8/98) prevede che il Sindaco verifichi «la rispondenza alle prescrizioni indicate ai commi precedenti sia nell’esame dei progetti in sede di rilascio dell’autorizzazione o della concessione edilizia, sia nel controllo di quanto eseguito in sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità».
Infine, va sempre ricordato che nel 2006 è stata approvata in Italia la Legge 67 per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, le cui finalità sono quelle di promuovere la «parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità» ai sensi dell’articolo 3 della nostra Costituzione. Chi discrimina potrebbe pertanto anche essere denunciato.
Mi auguro a questo punto che i Sindaci e le altre Autorità intervengano per questo e per altri casi di discriminazione riguardanti edifici, locali, spazi e mezzi pubblici e privati non accessibili alle persone con disabilità.