L’assistenza igienica e i collaboratori scolastici

di Salvatore Nocera*
«Va ribadito una volta ancora - scrive Salvatore Nocera -: i collaboratori e le collaboratrici scolastiche stiano attenti a prestare ascolto a quanti li invitano a non prendere sul serio gli ordini di servizio dei Dirigenti Scolastici in tema di assistenza igienica agli alunni con disabilità, perché vi è una Sentenza della Corte di Cassazione pronta a far sentire i suoi effetti devastanti su quanti diano ascolto a consigli erronei e fuorvianti. Quei compiti, infatti, sono dovuti, come confermano anche i più recenti Decreti Legislativi sull’inclusione scolastica»

Bimba con disabilità motoria a scuolaLa Tabella A allegata agli articoli 47 e 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il 2003 e anni seguenti, precisa che l’attività di assistenza igienica agli alunni con disabilità è «specialistica» e non può essere svolta da qualunque collaboratore scolastico, ma occorre uno specifico incarico del Dirigente Scolastico, al quale segue la frequenza di un corso di formazione di almeno 40 ore, a spese dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Pertanto, sostenere – come si è fatto recentemente anche in un articolo presente nella testata «OrizzonteScuola.it» – che l’assistenza igienica sia attività non specialistica, è contraddetto dal testo della norma del Contratto Nazionale. Conseguentemente, una volta ricevuto l’incarico del Dirigente Scolastico e seguito il corso, i collaboratori e le collaboratrici scolastiche non possono limitarsi a prestare assistenza igienica solo ad alunni della scuola dell’infanzia, ma debbono prestarla agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.
Né si dica che, se non vogliono frequentare il corso di formazione, non sono tenuti a svolgere tale assistenza. Infatti, l’articolo 13 del Decreto Legislativo 66/17, confermato dal Decreto Legislativo 96/19, stabilisce che i collaboratori e le collaboratrici scolastiche siano «tenuti all’aggiornamento in servizio». E l’articolo 7 del medesimo Decreto 66/17, come radicalmente modificato dal Decreto 96/19, esplicita che tra le richieste da formulare nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), vi è anche l’assistenza igienica agli alunni con disabilità, spettante appunto ai collaboratori e collaboratrici scolastiche.

Va dunque ribadito una volta ancora: i collaboratori e le collaboratrici scolastiche stiano attenti a prestare ascolto a quanti li invitano a non prendere sul serio gli ordini di servizio dei Dirigenti Scolastici in tema di assistenza igienica agli alunni con disabilità, perché vi è una Sentenza della Corte di Cassazione che è pronta a far sentire i suoi effetti devastanti su quanti diano ascolto a consigli erronei e fuorvianti.
Mi riferisco segnatamente alla Sentenza n. 22786/16 – della quale ho già avuto modo di scrivere su queste stesse pagine – che ha visto la Suprema Corte condannare due collaboratrici scolastiche (che non avevano neppure frequentato il corso di formazione), dopo che esse avevano ignorato volutamente l’ordine di servizio del Dirigente Scolastico di prestare assistenza igienica a due alunne con disabilità.
E in quel caso la condanna è stata duplice: a) penale per inosservanza degli obblighi di ufficio, reato purtuttavia prescritto per decorrenza dei termini; b) civile, con un risarcimento di danni di 36.000 euro, dovuto per l’infezione cagionata alle alunne che erano rimaste sporche per la mancata assistenza igienica.

Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), della quale è stato vicepresidente nazionale. Responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

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