«Il recente Decreto Governativo sulla sospensione della didattica in classe per tutti gli alunni dovrebbe essere seguito da norme specifiche per quegli alunni con disabilità che non possono avvalersi della didattica a distanza tramite Skype e videocamere, come hanno già proposto FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità) in un documento inviato alla Presidenza del Consiglio [quest’ultimo si può leggere integralmente in altra parte del nostro giornale, N.d.R.]».
Lo afferma Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana persone Down), che aggiunge: «Mentre infatti gli alunni “normodotati” possono lavorare da casa online con i docenti che dal proprio domicilio o dalla scuola effettuano la didattica a distanza, per gli alunni con disabilità, e soprattutto per quelli con disabilità intellettiva o relazionale, ciò è impossibile. Appoggio pertanto la proposta contenuta nel citato documento di FISH e FAND, che forzando un po’ la lettera della norma, si possa applicare il principio dell’istruzione domiciliare di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo 66/17 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità)».
A proposito di quest’ultima proposta, secondo Nocera «non è ostativo il fatto che sia stata dichiarata per decreto la sospensione della didattica a scuola: tale norma, infatti, sospende l’obbligo dei docenti di recarsi a scuola, ma non vieta loro la possibilità di farlo, dal momento che essi continuano ad essere in servizio e che addirittura molti di loro svolgeranno didattica online dai computer della scuola. Pertanto ritengo che il docente per il sostegno, nell’ambito delle ore già assegnate all’alunno, debba recarsi al domicilio dello stesso, per garantirgli le pari opportunità didattiche consentite ai suoi compagni senza disabilità, pena il verificarsi di una discriminazione vietata dalla Legge 67/06, che tutela appunto le persone con disabilità vittime di discriminazione».
«Né può dirsi di ostacolo – prosegue Nocera – nemmeno la circostanza che l’articolo 16 del Decreto Legislativo 66/17 preveda una preventiva certificazione di impossibilità per l’alunno di frequentare la scuola. Infatti l’impossibilità questa volta è dichiarata per tutti da un Decreto e l’articolo 16, nello stabilire che tale impossibilità debba durare almeno trenta giorni, prevede però che essi possano essere “anche non continuativi”».
«Lo stesso – conclude l’esponente della FISH – può dirsi per gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione che, se assegnati agli alunni con disabilità, dovrebbero svolgere questa loro attività al domicilio degli stessi, dal momento che sono pagati in base al numero delle ore effettuate e che quindi non verrebbero penalizzati svolgendo la loro funzione non più a scuola ma a casa di tali alunni». (S.B.)