Sin dal 2014 anche il nostro giornale ha seguito la vicenda giudiziaria riguardante una ex Consigliera Comunale con disabilità motoria in carrozzina di San Paolo di Jesi (Ancona), impossibilitata ad accedere all’edificio municipale, a causa delle barriere, fino alla Sentenza n. 1710 del 14 novembre 2017, con la quale la Corte di Appello di Ancona aveva condannato quello stesso Comune al pagamento di 15.000 euro a titolo di risarcimento danni, per avere discriminato la persona, ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).
Ebbene, dopo quel pronunciamento, il Comune di San Paolo di Jesi aveva deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione, che nelle scorse settimane ha prodotto a propria volta la Sentenza n. 3691/20, rigettando il ricorso e condannando anzi chi lo aveva proposto alle spese relative al giudizio di legittimità.
A fornire assistenza e supporto legale alla persona promotrice dell’azione, è stata, in tutti e tre i gradi di giudizio, l’Associazione Luca Coscioni la cui segretaria Filomena Gallo commenta: «Questa Sentenza della Corte di Cassazione, che pone un sigillo definitivo alla questione, rappresenta un precedente molto importante, che potrà essere utilizzato in futuro da qualsiasi altra Associazione o persona con disabilità. I Giudici di legittimità, infatti, hanno posto fine a una battaglia giuridica che si trascinava da moltissimo tempo e dopo anni di lotte, di spese e di preoccupazioni, è stato finalmente riconosciuto alla persona con disabilità coinvolta il diritto di accedere agli uffici comunali come qualsiasi altro cittadino “normodotato”».
«E grazie alla nostra battaglia legale – aggiunge – è stato finalmente installato all’interno del Comune di San Paolo di Jesi un ascensore, che consente a chiunque di accedere ai piani superiori dell’edificio pubblico. Anche le persone in carrozzina, quindi, potranno assistere alle sedute del Consiglio Comunale: può sembrare incredibile, ma fino a qualche anno fa questa semplice possibilità veniva di fatto preclusa ai cittadini con disabilità».
Per Alessandro Gerardi, avvocato che ha direttamente curato la difesa della persona con disabilità, con la collaborazione dell’avvocato Francecso Boschi, «la Cassazione ha stabilito un principio fondamentale, ossia che le norme le quali impongono l’eliminazione delle barriere architettoniche non hanno natura “programmatica”. Il diritto all’accessibilità, infatti, rende la normativa sul superamento delle barriere “immediatamente precettiva” e quindi idonea a far ritenere priva di qualsiasi legittima giustificazione la discriminazione attuata nei confronti delle persone con disabilità».
«Pertanto – conclude Gerardi – è bene sapere che alla luce di questa Sentenza, le Amministrazioni Comunali che continuano a nascondersi dietro l’alibi dell’“insufficienza dei fondi” per giustificare la loro inerzia sul fronte della mancata adozione dei PEBA [Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, N.d.R.] e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, stanno tenendo una vera e propria condotta discriminatoria, in senso tecnico e giuridico, nei confronti delle persone con disabilità». (S.B.)
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