Come avevamo riferito nei giorni scorsi, all’articolo 24, il Decreto Legge 18/20, cosiddetto “Cura Italia”, prevede l’ampliamento, per il periodo marzo/aprile, dei permessi lavorativi mensili già disciplinati dall’articolo 33 della Legge 104/92 (12 giorni “nuovi” + 3 giorni di marzo + 3 giorni per aprile). Proprio a quell’articolo della Legge 104, infatti, si fa esplicito riferimento nel testo del Decreto.
In una nostra primissima analisi, pubblicata nel sito del servizio HandyLex.org, avevamo fatto notare come l’assenza del riferimento anche al comma 6 dell’articolo 33 lasciasse aperti dubbi interpretativi e rischiasse di escludere i lavoratori con grave disabilità.
Il 18 marzo scorso, l’Ufficio per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità, dipendente direttamente dalla Presidenza del Consiglio, è intervenuto nel proprio sito a parziale chiarimento di quei dubbi, precisando: «I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese)».
Quindi, secondo l’Ufficio, i permessi spettano non solo a chi assiste una persone disabilità (articolo 3, comma 3 della Legge 104), ma anche a chi è disabile grave e lavoratore (articolo 33, comma 6 della Legge 104, secondo il quale costui hai diritto ai permessi giornalieri di cui al comma 3.
Anche il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nello stesso giorno ha rassicurato sul fatto che l’estensione spetta a «1. Genitori di figli con disabilità grave; 2. Parenti e affini entro il 3° grado di persone con disabilità grave; 3. Lavoratori con disabilità grave».
Successivamente, però, l’INPS, con il Messaggio n. 1281 del 20 marzo, ha affermato al contrario che questo nuovo beneficio spetta solo ai familiari di chi assiste persone con disabilità, ma non ai lavoratori (se ne legga già anche sulle nostre pagine).
Nel frattempo il testo del Decreto Legge 18/20 è arrivato al Senato per la prima lettura e la conversione in legge con verosimili modificazioni. L’atto è il numero 1766 e lo si può consultare a questo link. Congiuntamente i Servizi Studi di Camera e Senato hanno elaborato il Dossier che serve ai Parlamentari per discutete più efficacemente la norma e, se del caso, emendarla. Il Dossier aiuta a comprendere quali effettivamente siano le “intenzioni” del Legislatore, fornendo una lettura e una soluzioni degli eventuali dubbi interpretativi.
Orbene, anche quel Dossier è orientato a una lettura restrittiva: i 12 giorni aggiuntivi spetterebbero pertanto solo ai lavoratori che assistono persone con disabilità grave.
Questi, dunque, sono gli elementi disponibili al momento. Si attende nelle prossime ore una Circolare definitiva dell’INPS che con tutta probabilità confermerà quanto già detto, chiudendo, almeno per ora, la “partita” con i dipendenti privati.
Per quanto riguarda invece i dipendenti pubblici non interessati dalle indicazioni INPS, mentre non si registra alcuna indicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si registrano “movimenti autonomi” di alcune Amministrazioni. Ad esempio il Ministero della Giustizia ha diramato una sua nota interna per il personale, sposando a propria volta la lettura più restrittiva: solo chi assiste, non i lavoratori con disabilità.
La tendenza più forte, quindi, sembra quella più restrittiva e di sostanziale inversione potrebbe essere solo un emendamento di quell’articolo in sede di conversione in Parlamento.
Resta infine del tutto nebulosa l’applicazione dell’articolo 26 del Decreto Legge 18/20, che stabilisce la possibilità per i lavoratori con disabilità, ma anche per quelli a rischio di contagio per immunodepressione, patologie oncologiche ecc., di essere considerati, a richiesta, in uno status equiparabile al ricovero sino a fine aprile. Non si hanno indicazioni circa le certificazioni (chi la fa?) e/o la prassi che devono seguire le persone con grave disabilità.
Pertanto i lavoratori con disabilità al momento risultano quelli maggiormente svantaggiati: non possono chiedere il congedo retribuito previsto dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 151/01 perché è previsto solo chi assiste (e a regole piuttosto stringenti); non possono richiedere i 15 giorni di congedo straordinario retribuito al 50% previsto dal nuovo Decreto Legge perché spetta solo ai genitori (e anche qui con forti limiti); non possono richiedere l’estensione di 12 giorni dei permessi lavorativi previsti dal nuovo Decreto Legge perché l’interpretazione è restrittiva; potrebbero richiedere lo “stato di malattia” previsto dall’articolo 26 del Decreto, ma non possono farlo perché mancano ancora tutte le indicazioni operative e applicative. (Carlo Giacobini)
Il presente testo è aggiornato alle ore 12.50 di oggi, 23 marzo.