Il timore che alla fine i più penalizzati rischiassero di essere proprio i lavoratori con disabilità era fondato, alla luce di quanto stabilito da un Messaggio prodotta la scorsa settimana dall’INPS. Fortunatamente, però, alla fine ha prevalso la ragione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo la parola fine ad ogni dubbio, adottando l’interpretazione più favorevole.
Ci riferiamo segnatamente alla questione da noi seguita giorno dopo giorno, relativa alle agevolazioni lavorative previste dal Decreto Legge 18/20, cosiddetto “Cura Italia”, dalle quali il Messaggio n. 1281 diffuso il 20 marzo dall’INPS sembrava escludere proprio i lavoratori con disabilità, riservando i nuovi benefici solo ai familiari di chi assiste persone con disabilità. Ieri però, 24 marzo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato l’importante Circolare 3/20, particolarmente rilevante, vista anche la confusione prodottasi in questi giorni.
Come si legge nel sito del Servizio HandyLex.org, che dedica un’approfondita analisi a quella Circolare, quest’ultima riguarda sia i dipendenti privati che quelli pubblici, e affronta le questioni più rilevanti per i lavoratori con disabilità e per quelli che assistono persone con disabilità: dall’estensione dei permessi lavorativi derivanti dall’articolo 33 della Legge 104/92, al congedo per i lavoratori con disabilità, trattando inoltre particolari quadri clinici a rischio, il diritto al lavoro agile e i congedi ai genitori.
In particolare, rispetto all’ampliamento dei permessi lavorativi, «il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – si legge in HandyLex.org – ha messo la parola fine alla discussione, adottando un’interpretazione più favorevole. E del resto non poteva essere altrimenti, vista la Relazione Tecnica al Decreto Legge 18/20, depositata al Senato, che indicava chiaramente la volontà ampia del Legislatore».
Per approfondire dunque le varie parti della Circolare Ministeriale 3/20, suggeriamo caldamente ai Lettori la consultazione dell’analisi pubblicata da HandyLex.org (a questo link). (S.B.)