«Le ambiguità e i coni d’ombra di quel testo hanno comportato fino ad oggi la mancata applicazione di quel diritto, nonostante le numerose richieste, proteste, istanze»: questo avevamo letto a fine aprile in HandyLex.org, e riferito anche sulle nostre pagine, in relazione all’articolo 26 del Decreto Legge 18/20, cosiddetto “Cura Italia”, che stava creando notevoli problemi alle persone con disabilità e in particolare a quelle che lavorano.
Sulla questione anche la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) aveva lamentato la mancata esigibilità di quel diritto prescritto dall’articolo citato, il cui contenuto viene riassunto così da HandyLex.org: «L’articolo 26 del Decreto “Cura Italia” (comma 2) dispone che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) o in possesso del riconoscimento di disabilità (articolo 3, comma 1 della Legge 104/92), l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera».
Ebbene, a distanza di oltre tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” (convertito con modifiche nella Legge 27/20), finalmente l’INPS ha provveduto ad emanare un’indicazione operativa che chiarisce i contorni applicativi del citato articolo 26, tramite il Messaggio n. 2584 del 24 giugno (e relativo Allegato).
Anche in questo caso il Servizio HandyLex.org dedica un’ampia analisi al documento prodotto dall’INPS, riassumendo l’iter e il percorso che il lavoratore deve seguire per vedersi equiparare l’assenza dal lavoro alla condizione di degenza ospedaliera, senza mancare di sottolineare alcuni coni d’ombra che tuttora permangono sul provvedimento. Ne suggeriamo quindi caldamente la consultazione (a questo link). (S.B.)
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