È apprezzabile l’idea di «Superando.it» di dare spazio alle riserve espresse da vari Stati su alcune parti della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, indicandone le ragioni, e già quelle proposte nei giorni scorsi, riguardanti la Gran Bretagna e l’àmbito della scuola, inducono a qualche riflessione.
Quelle riserve, infatti («Il Regno Unito si riserva il diritto di educare i bambini con disabilità al di fuori della loro comunità locale, dove è disponibile un’istruzione più adeguata» e poco oltre «il sistema di istruzione generale nel Regno Unito comprende sia scuole tradizionali che scuole speciali»), ricalcano pedissequamente, quasi come una sorta di “copia e incolla”, le argomentazioni svolte dalla Sentenza n. 125 del 1975, prodotta dalla nostra Corte Costituzionale, con la quale si negava il diritto dei ciechi a frequentare le scuole dei vedenti, proprio con la motivazione assai speciosa e discutibile secondo cui i ciechi stessi, per essere uguali ai vedenti, dovevano frequentare scuole speciali nelle quali fossero garantite tutte le condizioni che permettevano ai vedenti di frequentare le scuole comuni. E a sostegno di tale tesi si citava addirittura una celebre frase di don Lorenzo Milani («Non si possono fare parti uguali tra diseguali»).
Fortunatamente, in chiusura della Sentenza, la Consulta stabiliva che se tuttavia il Parlamento avesse voluto approvare una legge per consentire ai ciechi di frequentare le scuole comuni, così come era stato fatto con la Legge 118 del 1971 per gli invalidi civili non gravi, avrebbe potuto farlo, perché ciò non era vietato dalla Costituzione. E così l’anno successivo venne approvata la Legge 360 del 1976, che riconosceva appunto il diritto dei ciechi a frequentare pure le scuole comuni.
Si trattò di una norma composta di un solo articolo, che divenne il testo base per il riconoscimento generalizzato dell’integrazione di tutti gli alunni con disabilità nelle scuole elementari e medie. Infatti, la successiva Legge 517 del 1977 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico), contiene tre articoli che sono copia identica dell’unico articolo della Legge 360/76, riconoscendo all’articolo 2 il diritto di tutti gli alunni con disabilità di frequentare la scuola primaria e all’articolo 7 la scuola media, mentre l’articolo 10 riconosce quello stesso diritti agli alunni sordi. Per le scuole superiori, invece, occorrerà aspettare la Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1987.