Con la Nota Ministeriale Protocollo n. 1934 del 26 ottobre scorso, il Ministero dell’Istruzione ha fornito una serie di indicazioni sullo svolgimento delle attività della cosiddetta “didattica digitale integrata”. Anche a seguito di accordi sindacali, tale nota contiene importanti chiarimenti sulle modalità di lavoro agile degli operatori scolastici.
Di particolare interesse appare il paragrafo 2 della Nota (Personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario), ove si chiarisce che il personale docente e amministrativo posto in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento fiduciario (QSA), se non sintomatico, deve svolgere lavoro agile da casa.
«Ne deriva – vi si scrive – che, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena (QSA) sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse».
Si precisa infatti che «la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da Covid-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute».
Quanto vale per i docenti, vale anche per i DSGA (Direttori dei Servizi Generali Amministrativi), per gli amministrativi di segreteria e per gli assistenti tecnici di laboratorio eventualmente posti in quarantena. «Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario – si legge a tal proposito nella Nota Ministeriale -, tanto il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi quanto il Personale Assistente Amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche».
Per i collaboratori scolastici, invece, non è previsto il lavoro agile da casa in caso di quarantena: «Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, in ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente».
Infine, la Nota contiene una parte specifica dedicata ai docenti per il sostegno, ove si scrive che «per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti Scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati».
E ancora: «Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe».
Riteniamo questa nota decisamente importante, perché chiarisce alcuni fondamentali aspetti del lavoro agile del personale scolastico nella nuova situazione che si è venuta a determinare a seguito dell’emergenza sanitaria. In particolare crediamo sia importante avere chiarito che i docenti asintomatici posti in quarantena o isolamento precauzionale, devono continuare a svolgere il loro lavoro a distanza da casa.
Degno di nota è anche il riferimento specifico ai docenti di sostegno i quali, pur nell’emergenza e carenza di personale che le scuole si trovano a dover gestire, devono primariamente svolgere il proprio ruolo specifico di sostegno all’inclusione dell’alunno per il quale sono stati nominati.
Importante, per altro, è anche la sottolineatura che la contitolarità della classe di tutti i docenti, curricolari e di sostegno, deve garantire una flessibile organizzazione della didattica tra docenti stessi, tale che non vi sia una netta distinzione di ruoli (docente di sostegno=alunno con disabilità e docenti curricolari=resto della classe), purtroppo invece spesso cristallizzatasi nelle nostre scuole. Tutti i docenti, invece, sia quelli di sostegno che quelli curricolari, devono flessibilmente occuparsi di tutti gli alunni (con e senza disabilità), secondo le necessità didattiche più opportune e con una presa in carico collettiva degli alunni stessi da parte di tutti i docenti.