Due anni fa era stata l’Associazione di Promozione Sociale emiliana Prima gli ultimi a ricorrere contro il Comune di Parma per un regolamento approvato dal Comune stesso, che disciplinava il sostegno economico ai progetti di vita in favore delle persone con disabilità residenti nel Distretto della città. Motivo del contendere la decisione su chi avesse diritto a riduzioni o esenzioni dal pagamento di servizi non sanitari, tema sul quale l’Amministrazione Comunale aveva incluso nel reddito ai fini dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) anche le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità.
Il ricorso, dunque, era stato dichiarato inammissibile dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), ma nei giorni scorsi il Consiglio di Stato, tramite la Sentenza n. 07850/2020, resa pubblica il 10 dicembre, ha inappellabilmente rovesciato quella decisione, sancendo l’illegittimità di quel provvedimento del Comune di Parma.
«Nel prevedere che i familiari o i tenuti al mantenimento siano chiamati ad una corresponsabilità nel “budget di progetto” del disabile – si legge nella Sentenza, a proposito del regolamento impugnato -, si pone in contrasto con quanto delineato dagli artt. 2 e 6 del DPCM 159/2013 che sanciscono quale unico debitore dei costi del servizio il disabile stesso e la cui compartecipazione deve essere valutata sulla base del solo ISEE del nucleo ristretto [grassetti nostri nelle citazioni, N.d.R.]».
«Sia la pensione di invalidità che l’indennità di accompagnamento – recita ancora il Consiglio di Stato – esulano dalla nozione di “reddito” ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità».
L’appello è pertanto stato pienamente accolto, con l’ordine al Comune di Parma di annullare il regolamento in questione. (S.B.)
Ringraziamo Carlo Hanau per la segnalazione.
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