Congedi, permessi e assistenza: garantire gli stessi diritti alle unioni civili

È una discriminazione multipla, di genere e condizione, quella ravvisata sulle unioni civili, dalla Federazione FISH, che per questo ha scritto al presidente dell’INPS Tridico e ai ministri Orlando e Bonetti, chiedendo all’Istituto una nuova Circolare «che garantisca il diritto delle parti di unione civile ad avere gli stessi benefìci, cioè i congedi e permessi previsti dalla Legge 104 e dal Decreto Legislativo 151/01, per l’assistenza a una persona con disabilità, alle stesse condizioni immaginate per i coniugi, e cioè anche per l’assistenza ai parenti dell’altra parte dell’unione»

Uomo con disabilità e donna al suo fiancoÈ una discriminazione multipla, di genere e condizione, quella ravvisata dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) rispetto alle unioni civili, tema sul quale la Federazione si è anche confrontata con la LEDHA (la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, che ne costituisce la componente lombarda) e con la Rete Lenford (Avvocatura per i diritti LGBTI). Ne è seguita una lettera formale, inviata a Pasquale Tridico, presidente dell’INPS, ad Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, con la richiesta all’INPS di adottare «una nuova Circolare che garantisca il diritto delle parti di unione civile ad avere gli stessi benefìci, cioè i congedi e permessi previsti dalla Legge 104/92 e dal Decreto Legislativo 151/01, per l’assistenza a una persona con disabilità, alle stesse condizioni immaginate per i coniugi, e cioè anche per l’assistenza ai parenti dell’altra parte dell’unione». Il tutto modificando la precedente Circolare INPS n. 38 del 2017, che secondo la FISH «costituisce una discriminazione dell’orientamento sessuale e della disabilità».

«Se è vero – ha sottolineato Vincenzo Falabella, presidente della FISH – che la “Legge Cirinnà” [Legge 76/16, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, N.d.R.] non richiama espressamente l’articolo 78 del Codice Civile [“Affinità”, N.d.R.], sia la dottrina che la giurisprudenza hanno sottolineato che alcune norme inerenti al matrimonio debbano essere applicate per analogia. Nel caso in questione, dunque, appare del tutto evidente come una parte dell’unione civile riconosciuta si trovi nella situazione comparabile a quella dei coniugi uniti dal matrimonio, laddove il familiare di un componente della coppia necessiti di assistenza in ragione della sua condizione di disabilità».

«Pertanto – si legge nella lettera della FISH – l’interpretazione fornita dall’INPS nella Circolare n. 38 del 2017 costituisce un’irragionevole discriminazione multipla che impatta sul godimento dei diritti fondamentali alla salute e all’assistenza della persona con disabilità. Riducendo infatti la platea dei soggetti che possono assistere la persona in questione ove ne abbia la necessità, si preclude alla lavoratrice e al lavoratore uniti civilmente di occuparsi di un familiare dell’altra parte dell’unione, mentre tale diritto è riconosciuto ai coniugi di una coppia eterosessuale». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@fishonlus.it (Gaetano De Monte).

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