Seguito via via anche dal nostro giornale (si faccia riferimento, a tal proposito, al lungo elenco di contributi da noi pubblicati, presente nella colonnina a destra del testo Altre riflessioni sui nuovi modelli di Piani Educativi Individualizzati), il dibattito sui nuovi modelli di PEI (Piano Educativo Individualizzato) fissati dal Ministero dell’Istruzione per gli alunni e le alunne con disabilità tramite il Decreto Interministeriale 182/20 e le relative Linee Guida, è stato particolarmente acceso, in questi mesi, lasciando spazio ad opinioni non sempre convergenti.
Sulla questione è stato anche avviato un Comitato (il Comitato #noesonero), fautore, tra l’altro, di un ricorso nei confronti del citato Decreto, inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, che lo esaminerà nel prossimo mese di luglio.
Diamo dunque oggi spazio a ulteriori contributi, a partire dai contenuti della lettera inviata ai Dirigenti Scolastici delle Marche, e anche al di fuori di tale Regione, dal GruppoPuzzle (Coordinamento competenze per le persone con disabilità – Pesaro Urbino), «un testo – sottolineano dal Gruppo stesso – cui hanno aderito insegnanti, genitori, formatori universitari, educatori e avvocati».
A seguire, un commento di Salvatore Nocera, già presente più volte su queste pagine, in riferimento alla medesima materia.
L’articolo 21 del Decreto Interministeriale 182/20 espressamente prevede che «al termine dell’anno scolastico 2020/2021, i modelli di PEI sono sottoposti a revisione e possono essere integrati e/o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche».
Onde non vanificare tali competenti indicazioni di cui si necessita, per il Bene Comune e il Bene dell’Istituzione Scolastica, invitiamo i Dirigenti Scolastici a tenere conto dei seguenti cinque punti e di inoltrare al Ministero della Pubblica Istruzione un feedback ad essi pertinente:
1. Composizione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo sull’Inclusione): anzitutto si invita a rettificare quanto scritto nell’articolo 3, comma 1 del Decreto Interministeriale 182/20, e cioè che è «composto dal team dei docenti contitolari», mentre al comma 2 che «vi partecipano i genitori». Queste espressioni sono forzate persino rispetto alla fonte primaria precedente, il Decreto Legislativo 66/17 (articolo 1, comma 1, lettera b).
La diversità dei termini usati nel Decreto Interministeriale dei due diversi commi si presta a fraintendimenti, e rischia di depauperare la corretta prassi e l’intuizione legislativa della “redazione congiunta” del DPR del 24 febbraio 1994. Al fine di rispettare il ruolo suppletivo e non sostitutivo della Scuola, come da Costituzione articolo 30, si chiede una rettifica chiarificatrice di ciò che è il Gruppo di Lavoro (come Gruppo eterogeneo di pari), come principio e vertice dell’alleanza educativa Famiglia-Scuola.
2. Esonero: il termine “esonero”, che compare nell’articolo 10, comma 3 del Decreto Interministeriale 182/20, si presta a fraintendimenti che tradiscono la natura inclusiva della Scuola (articolo 34 della Costituzione). Leggendo infatti l’articolo 7 lettera d del Decreto Legislativo 66/17, non è prevista la possibilità dell’esonero. Si invita allo stralcio di tale termine dalla fonte secondaria che è costituita dal Decreto Interministeriale 182/20.
3. Tabelle: la relazione sinallagmatica tra Diagnosi Funzionale, rapporto 1:1 e concessione delle ore è stata rettificata. Ma si è in realtà creato un altro rapporto sinallagmatico e rigido con le Tabelle agli Allegati C e C1 le quali sono difficilmente compilabili con onestà inclusiva:
a) sia perché non esiste al momento nessuna indicazione sull’eventuale Profilo di Funzionamento;
b) sia perché le Tabelle escludono le barriere oggettive riguardanti le competenze e le strutture che esistono contestualmente;
c) sia perché si depaupera il lavoro ineludibile del GLO il quale conosce meglio il minore con disabilità di chiunque altro e di qualunque altro gruppo.
Pertanto si invita a sanare correttamente le indicazioni del Profilo di Funzionamento e a rettificare il contesto della proposta delle Tabelle in funzione della competenza del GLO e senza alcun riferimento – veramente fuori luogo – ad eventuale danno erariale.
4. Ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione decise dagli Enti Locali: nelle citate Tabelle degli Allegati C, C1e nei modelli di PEI relativamente al numero di ore proposte per l’assistenza all’autonomia e la comunicazione, si evidenzia che tali ore proposte nel PEI stesso non siano più vincolanti per gli Enti Locali, che deciderebbero quindi autonomamente il numero di ore da assegnare alle scuole. Questo è in dissonanza sostanziale con le esigenze dell’alunno con disabilità. Infatti il GLO “pro-pone”, cioè “pone a favore”, indicando quanto necessita proprio in virtù della sua costituzione e deontologia congiunta.
Inoltre, il “non vincolo” per gli Enti Locali è giuridicamente in contrasto con la Sentenza della Corte Costituzionale 275/16, secondo la quale il diritto allo studio non può essere limitato da esigenze di bilancio, bensì devono essere i bilanci degli Enti Locali ad adeguarsi per garantire il necessario supporto al diritto allo studio.
5. Esperto della famiglia: nelle Linee Guida allegate al Decreto Interministeriale 182/20 occorre certamente rivedere tale aspetto. Infatti, alcuni minori con disabilità, talvolta, specie nelle situazioni medio-gravi, non necessitano solo di un esperto, ma di un vero e proprio team di supporto per diversi aspetti della disabilità. Ad esempio le dimensioni cognitive, comportamentali, linguistiche ecc. Pensare di ridurre tale presenza ad un solo esperto vuol dire penalizzare grandemente l’aiuto di cui il minore con disabilità necessita nell’Istituzione Scolastica nella redazione congiunta del documento PEI.
Pertanto si invita a rettificare sia la possibilità di partecipazione del numero di tali esperti, sia la clausola della non-retribuzione, che appare fuori luogo proprio a garanzia della provata deontologia dell’esperto di cui necessita il minore con disabilità.
GruppoPuzzle (Coordinamento competenze per le persone con disabilità – Pesaro Urbino, info-puzzle@enarche.org)
Come già sottolineato ampiamente su queste stesse pagine, concordo sostanzialmente con quanto qui rilevato dal GruppoPuzzle, rispetto ai nuovi modelli di PEI, aggiungendo anzi una serie di ulteriori elementi e istanze, vale a dire la necessità di:
° Eliminare la richiesta se l’esperto della famiglia sia pagato meno, escludendolo nel primo caso.
° Reinserire la norma abrogata dell’articolo 15 dell’Ordinanza Ministeriale 90/01, secondo la quale quando la famiglia chiede il passaggio da un PEI “differenziato” ad uno “semplificato”, nel caso in cui i docenti siano d’accordo o propongano essi stessi tale passaggio, non sia necessario effettuare le prove integrative.
° Riportare a due i livelli di valutazione della Tabella contenuta nell’Allegato C del Decreto Interministeriale 182/20 (Situazione iniziale in rapporto alle “capacità” dell’alunno), poiché i quattro proposti dell’ICF [Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute fissata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, N.d.R.], non sono obbligatori, tanto più che adesso non saranno determinati solo dalla disabilità dell’alunno, ma anche dalle barriere del contesto ambientale. Ciò favorirebbe anche la distribuzione delle ore di sostegno in funzione della continuità: infatti, con quattro livelli sarà impossibile che i docenti che avranno tre o quattro alunni da seguire possano garantire loro la continuità didattica, mentre con due soli livelli, i docenti che seguono due alunni con mezza cattedra ciascuno, potrebbero fare riferimento allo schema da sempre adottato nelle scuole secondarie di primo grado, ad esempio per la cattedra di lettere, ovvero: primo anno, prima e seconda classe; secondo anno, seconda e terza; terzo anno, terza e prima e così via. Lo stesso potrebbe valere per la scuola dell’infanzia; per la scuola primaria, suddivisa in due cicli (tre più due) e per le scuole secondarie di secondo grado, anch’esse tre più due.
° Quanto ancora alla citata Tabella dell’Allegato C, in essa occorre inserire espressamente i riferimenti alle barriere costituite dal numero di alunni per classe superiore a venti, in violazione degli articoli 4 e 5, comma 2 del DPR 81/09; nonché alla mancanza di docente specializzato per il sostegno; e ancora alla mancanza di uno o più docenti curricolari privi di corsi di aggiornamento sulle didattiche inclusive; infine, alla mancanza di ausili idonei a contrastare le difficoltà provocate dalla specifica disabilità dell’alunno.
Tutto ciò era già contenuto nella parte conclusiva della mia prefazione al libro Progetto individuale, vita adulta e disabilità di Angelo Lascioli e Luciano Pasqualotto [la si legga integralmente a questo link, N.d.R.].
A questo punto, dunque, il mio personale auspicio è che il Ministero dell’Istruzione accolga tutte queste istanze già prima della discussione del ricorso nei confronti del Decreto Interministeriale 182/20, presentato dal Comitato #noesonero, per evitare il rischio che si blocchi l’iter dell’intera normativa.
Salvatore Nocera
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