«Sebbene siano passati otto anni dall’entrata in vigore del DPCM che ha disciplinato l’ISEE e sebbene molti Comuni siano già stati condannati, le persone con disabilità e le loro famiglie sono ancora costrette a rivolgersi ai tribunali per vedere riconosciuti i propri diritti»: lo aveva recentemente dichiarato su queste stesse pagine Alessandro Manfredi, presidente della Federazione lombarda LEDHA, commentando l’ultima di tante Sentenze analoghe con cui il TAR della Lombardia aveva condannato un Comune della Regione, per non avere rispettato la normativa regionale e nazionale sulla compartecipazione alla spesa dei servizi per le persone con disabilità.
Si tratta di una questione assai presente ormai da anni sulle nostre pagine e che non riguarda certo solo la Lombardia. Sul tema arriva ora un utile approfondimento curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex, di cui raccomandiamo caldamente la consultazione (a questo link), che si apre così: «Nonostante una chiara e dettagliata normativa nazionale individui in generale quali siano i criteri che gli Enti Pubblici debbono utilizzare per stabilire quanto poter richiedere di compartecipazione al costo ai cittadini che fruiscono delle cosiddette “prestazioni sociali agevolate”, ancora si assiste ad Enti Pubblici che, alle volte anche illegittimamente, adottano con propri regolamenti, determinazioni o altri tipi di atti e criteri del tutto difformi e/o contrastanti con quanto indicato a livello nazionale, vedendosi poi censurati da provvedimenti giudiziari. Ciò avviene soprattutto per i servizi fruiti da persone con disabilità (anche per la specifica disciplina di compartecipazione prevista per loro), che molto spesso sono costrette a censurare l’illegittimità di tali provvedimenti davanti all’Autorità Giudiziaria la quale, oltre a ripristinare il diritto delle persone con disabilità ad un’equa e giusta compartecipazione al costo, sempre più spesso determina consistenti condanne in capo agli Enti Pubblici per la refusione delle spese legali sostenute dai ricorrenti. Onde dunque evitare il ricorso sistematico all’Autorità Giudiziaria e soprattutto ritenendo utile per tutti (persone con disabilità e loro familiari, Pubbliche Amministrazioni ecc.) fare il punto rispetto ai criteri sulla compartecipazione al costo per i servizi fruiti dalle persone con disabilità, forniamo una serie di chiarimenti».
Ampia e articolata la trattazione di HandyLex è ripartita nei seguenti punti: 1. Quando si parla di compartecipazione al costo. 2. Cosa è l’ISEE e come si calcola (ISEE familiare, ISEE ristretto, ISEE per prestazioni sociosanitarie in regime residenziale). 3. Cosa deve intendersi per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria. 4. Una volta determinato il tipo di ISEE da applicare, come quantificare l’entità della compartecipazione, specie se socio-sanitarie a rilevanza sanitaria? 5. Cosa non può essere richiesto alla persona con disabilità. 6. La questione dei civilmente obbligati. 7. L’impossibilità di evidenziare le prestazioni assistenziali ai fini della compartecipazione al costo. 8. I Comuni non possono riconoscere un contributo a sostegno della “quota sociale” addossata integralmente in prima battuta al cittadino. 9. Conclusioni. (S.B.)
Ricordiamo ancora il link al quale si raggiunge l’approfondimento curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex di cui si parla nella presente nota.