Tramite l’Ordinanza n. 219 del 2 febbraio scorso (pubblicata il 7 febbraio), il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania ha sospeso il rifiuto dell’Amministrazione Scolastica ad assegnare il docente per il sostegno, motivato dal fatto che la certificazione di disabilità era stata consegnata dopo l’inizio dell’anno scolastico, non essendo ancora pervenuto alla famiglia dell’alunno l’esito della visita collegiale. Quest’ultima, infatti, era arrivata ad anno scolastico ormai avanzato e immediatamente la famiglia aveva depositato a scuola la richiesta di nomina del docente per il sostegno. Dal canto suo, la scuola aveva rifiutato la domanda, sostenendo appunto che fosse pervenuta tardivamente per quest’anno scolastico. La famiglia, dunque, dopo essersi rivolta allo Sportello Disabilità della FLC (Federazione Lavoratori della Conoscenza) della CGIL, aveva impugnato avanti al TAR il provvedimento di rifiuto, chiedendone la sospensiva.
Come detto, il TAR, con un’Ordinanza Collegiale pronunciata dopo appena cinque giorni dal deposito del ricorso notificato, ha accolto la domanda incidentale di sospensiva, ordinando all’Amministrazione di provvedere entro un mese alla nomina del docente per il sostegno secondo il numero di ore indicate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), che doveva entro tale termine essere formulato, rinviando al prossimo mese di luglio la trattazione dell’udienza di merito. Data inoltre la novità del caso, il TAR stesso ha deciso di compensare le spese.
Nel dettaglio, la motivazione dell’Ordinanza afferma la sussistenza dei due requisiti necessari per concedere la sospensiva, vale a dire il fumus boni juris, ovvero la forte probabilità che la richiesta sia legittima, essendo il diritto al sostegno costituzionalmente garantito, senza alcun limite temporale; nonché il periculum in mora, ossia il rischio che la decisione di merito arrivi troppo tardi per un’effettiva realizzazione del diritto dell’alunno e quindi per questo la si anticipa con una sospensiva, salvo conferma o meno a seguito del giudizio di merito.
Fino ad ora, dunque, non c’erano state molte Ordinanze del genere, ed è interessante che si sia voluto interrompere la prassi burocratica di negare l’assegnazione di ore di sostegno a chi deposita la certificazione di disabilità dopo la data stabilita dall’Amministrazione per motivi organizzativi. Quando verrà pronunciata la decisione di merito, si potranno valutare le motivazioni espresse dal TAR per giustificare definitivamente la Sentenza sulla base di norme primarie e costituzionali. Sta di fatto che l’attuale normativa prevede, oltre ai posti in organico “di diritto”, quelli “di fatto” e anche quelli in deroga, questi ultimi due solitamente motivati proprio con la necessità di assicurare le nomine anche per chi supera la data – normalmente fissata a fine giugno per l’organico “di fatto” e per le deroghe – alla media di un posto ogni due alunni certificati, come stabilito dall’articolo 19, comma 11 del Decreto Legge 98/11 (convertito con modificazioni nella Legge 111/11).
Proprio per il fatto che non debbono essere state molte sino ad ora le pronunce sul deposito tardivo delle certificazioni di disabilità, il TAR ha deciso di compensare le spese di questa fase cautelare. Bisognerà vedere cosa dirà su questo punto la decisione di merito, stante il fatto che il sostegno, come detto, è un diritto costituzionalmente garantito e l’assegnazione di esso non può subire violazioni o restrizioni, né per motivi finanziari (Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale), né per altre ragioni, ad esempio temporali, come nel caso di specie.
La compensazione delle spese anche nella fase di merito costituirebbe un precedente preoccupante, perché potrebbe essere una remora per le famiglie che si vedano costrette, non per colpa propria, a dover effettuare la richiesta di attuazione di un diritto oltre i termini organizzativamente opportuni, tanto più se il ritardo dovesse essere dovuto alla sospensione delle riunioni delle Commissioni INPS per l’accertamento della disabilità, dovute alla pandemia.