Non è la prima volta che il Tribunale di Milano si pronuncia in tema di tutela antidiscriminatoria delle persone con disabilità, facendo riferimento sia alla Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) che alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (Legge 18/09 dello Stato Italiano). L’ultimo interessante provvedimento in tal senso è un’Ordinanza tramite la quale il Comune di Bresso (Milano) è stato appunto condannato per condotta discriminatoria nei confronti di un alunno con disabilità, per non avere erogato all’alunno stesso il numero di ore di assistenza educativa indicato nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione), per il periodo aprile/maggio 2020.
Si tratta di un ulteriore pronunciamento destinato a fare positiva giurisprudenza, anche se, nello specifico, non tutte le istanze avanzate dalla famiglia dell’alunno sono state accolte, come sottolinea Gaetano De Luca, l’avvocato che insieme alla collega Barbara Legnani ha rappresentato la famiglia stessa: «Purtroppo – spiega infatti De Luca – il Giudice di Primo Grado, relativamente alla prima parte dell’anno scolastico, non ha tenuto conto della chiara indicazione espressa dal GLO nel Piano Educativo Individualizzato rispetto al numero di ore settimanali di assistenza ritenute necessaria per un’adeguata inclusione scolastica del minore. Se quel documento fosse stato esaminato con maggiore attenzione, si sarebbe potuto riscontrare che il numero di ore indicato come necessario era molto più alto di quello fornito dall’Ente Locale all’inizio dell’anno».
Un’Ordinanza, dunque, relativa solo a due mesi dell’anno scolastico (aprile/maggio 2020) e tuttavia i genitori dell’alunno si sono dichiarati comunque soddisfatti del pronunciamento, decidendo di non proporre appello. Attraverso l’azione giudiziale, infatti, il risultato è arrivato comunque, se è vero che il Comune di Bresso, poco dopo avere ricevuto la notifica del ricorso, ha cessato la condotta discriminatoria contestata, garantendo, a partire dal successivo anno scolastico, tutte le ore di assistenza educativa indicate dal PEI come necessarie. (S.B.)
Ricordiamo ancora il link al quale è disponibile l’Ordinanza di cui si parla nella presente nota.