Si aperto il 13 maggio scorso, presso il Tribunale di Firenze, il processo a carico di F.M., 50 anni, insegnante di sostegno rinviata a giudizio dal giudice Federico Zampaoli, con l’accusa di violenza sessuale su un alunno con disabilità. La docente avrebbe avuto un rapporto sessuale completo con l’alunno con disabilità in un’aula del plesso scolastico di un istituto superiore della Provincia e il fatto sarebbe accaduto il 5 novembre 2019, quando l’alunno, che ora ha terminato gli studi, aveva 17 anni.
La vicenda è stata narrata dal quotidiano locale «La Nazione», tramite due articoli, entrambi a firma di Stefano Brogioni, il primo dei quali il 12 maggio (Sesso nell’aula con l’allievo disabile. L’insegnante di sostegno a giudizio), il secondo il 13 maggio (“Così la mia professoressa ha abusato di me”. Il racconto choc dello studente disabile).
Da quegli articoli si apprende che «l’accusa è violenza sessuale su minore; violenza che si sarebbe consumata approfittando dell’inferiorità della (presunta) vittima. Inferiorità in questo caso anche psichica. L’adolescente, diciassette anni all’epoca dei fatti, è portatore di handicap». Brogioni esprime un suo personale giudizio sulla questione: «La storia, almeno come descritta dal capo d’imputazione redatto dal pm Alessandro Piscitelli, fa rabbrividire».
La vicenda viene quindi raccontata così: «Secondo quanto ricostruito dalle indagini, che il pm Alessandro Piscitelli ha delegato ai carabinieri, tutto si sarebbe consumato il 5 novembre del 2019. Lo studente e la sua insegnante di sostegno erano rimasti da soli in un’aula del plesso scolastico di un istituto alle porte di Firenze e qui “con abuso dei poteri connessi alla sua posizione”, l’insegnante avrebbe avviato un approccio. Prima gli avrebbe chiesto un abbraccio “affettuoso”, ma non si sarebbe fermata lì. Dopo l’abbraccio, la donna avrebbe iniziato a baciarlo sulla bocca. Poi si sarebbe offerta. Al termine, hanno ricostruito gli inquirenti, gli avrebbe chiesto di non raccontare niente a nessuno. Invece il 17enne, costantemente seguito oltre che dalla sua famiglia anche dagli assistenti sociali, lo raccontò eccome. I genitori, assistiti dall’avvocato Alessia Buzzichelli, hanno presentato una denuncia querela, i carabinieri hanno sentito persone informate sui fatti e hanno effettuato anche un accesso a scuola per verificare alcuni dettagli della versione dello studente. Versione che l’adolescente, ritenuto capace di rendere testimonianza, ha ribadito anche nel corso di un incidente probatorio dinanzi al giudice delle indagini preliminari. Oggi il ragazzo ha terminato il suo percorso scolastico, l’insegnante invece è ancora lì al suo posto. “Parlerà il processo”, dice il legale della donna, l’avvocato Paolo Sebastiani. L’ufficio provinciale scolastico non ha risposto alle nostre telefonate».
Una vicenda come tante, non staremmo nemmeno a scriverne, stabiliranno i giudici se il fatto è accaduto e se c’è stato un abuso di potere connesso alla posizione. Quello che “disturba” sono alcuni elementi della narrazione giornalistica. Vediamoli.
Le espressioni «allievo disabile« e «studente disabile» usate nei titoli sono più o meno corrette. Il concetto di «inferiorità della vittima» è bruttissimo, ma è quello utilizzato nel Codice Penale e dunque sorvoliamo. Ma l’uso di espressioni come «portatore di handicap» e «Lui, un ragazzo che nel 2019 aveva diciassette anni, una disabilità categoria “104“», fanno capire che l’Autore non ha alcuna competenza in materia di disabilità.
Poniamo che il rapporto sessuale ci sia davvero stato (cosa che gli inquirenti devono verificare), in tal caso ci sono ulteriori aspetti importanti da mettere a fuoco. Il primo riguarda l’età riconosciuta per esprimere un valido consenso informato ad un rapporto sessuale, che non coincide con la maggiore età, e varia da Paese a Paese.
In un approfondimento su questo tema pubblicato dal sito «Diritto.it», Alessandra Concas, referente per le Aree Diritto Civile, Commerciale e Fallimentare e Diritto di Famiglia, spiega che «In Italia, gli atti sessuali con minorenni sono puniti (art. 609-quater c.p.), come il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.). Dalla definizione di questi divieti, si può dedurre quando sia l’età del consenso. Un maggiorenne può compiere atti sessuali consenzienti con minori, se hanno compiuto 14 anni (art. 609-quater, comma 1)». Pertanto, nella vicenda in questione non rileva il fatto che l’alunno avesse 17 anni, rileva se questo fosse dissenziente e se vi sia stato abuso di potere legato alla posizione di insegnante. Infatti, nel caso in cui lo studente fosse consenziente, e l’insegnante non abbia abusato della sua posizione, si tratta semplicemente di un rapporto sessuale tra due soggetti consenzienti, niente, dunque, che debba essere criminalizzato o esposto alla gogna mediatica.
Ma cosa disturba di più negli articoli in questione? Che non sia stata nemmeno presa in considerazione l’ipotesi che lo studente potesse essere consenziente, e che si lasci intendere che un diciasettenne non possa esprimere un valido consenso ad un rapporto sessuale per ragioni legate all’età.
Il secondo aspetto da focalizzare riguarda il fatto che, stando all’articolo, lo studente con disabilità avrebbe una disabilità psichica. Ecco, è bene chiarire che la legge riconosce anche alle persone con disabilità psichica la capacità di esprimere un valido consenso/dissenso ad un rapporto sessuale. Nello specifico, l’articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità riconosce a tutte le persone con disabilità il pieno godimento della capacità legale (comprensiva di capacità giuridica e di capacità di agire) «su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita». Quindi il problema che si pone nel caso in esame è, casomai, quello di verificare se il giovane in questione avesse avuto un’educazione sessuale tale da consentirgli di esprimere un consenso informato ad un rapporto sessuale, perché, se così non fosse, il suo consenso sarebbe stato viziato, non dalla minore età, ma dalla mancanza di educazione sessuale.
Fatto sta che negli articoli pubblicati dal quotidiano tali aspetti non vengono considerati e ciò veicola il pregiudizio, ancora largamente condiviso, che avere un rapporto sessuale con una persona con disabilità psichica costituisca sempre una violenza sessuale, cosa non vera. Costituisce violenza se la persona con disabilità dice no, se viene costretta in qualche modo, se non è in grado di esprimersi o, se essendo in grado di esprimersi, il consenso non le viene chiesto; e ancora, se non avendo avuto un’educazione sessuale, esprima un consenso inficiato dalla mancanza di informazioni sulla sessualità. Pertanto, se non ricorrono tali circostanze, il consenso ad un rapporto sessuale espresso dalla persona con disabilità psichica è valido, e, come per tutte le altre persone, può essere espresso e revocato in qualsiasi momento.
Chiariti questi aspetti, ci auguriamo che se dalle indagini risulterà che l’insegnante in questione ha agito violenza nei confronti dello studente con disabilità, venga opportunamente e adeguatamente punita. La qual cosa, però, non esime dal fare corretta informazione in merito all’età del consenso ai rapporti sessuali, e al diritto delle persone con disabilità – anche di quelle con disabilità psichica – ad esprimere la propria sessualità.
Sui temi qui trattati, suggeriamo anche la consultazione della Sezione Donne con disabilità: diritti sessuali e riproduttivi nel sito del centro Informare un’h.