Sul tema della necessaria specializzazione del docente di sostegno per lo studente con disabilità si era già egregiamente espressa la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5851 dell’11 ottobre 2018, ove si scriveva tra l’altro che «il docente di sostegno deve possedere le conoscenze specifiche che consentano l’efficace ed ottimale espletamento della sua funzione, proprio con riferimento all’handicap di fronte al quale egli si trova ad operare».
Ora, sullo stesso orientamento giurisprudenziale si è pronunciata qualche mese fa la Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno, con un’Ordinanza prodotta il 24 maggio scorso (disponibile a questo link).
Nel caso di specie il ricorso era stato presentato dai genitori di un bambino con autismo per la mancata attuazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) predisposto per l’alunno a causa appunto dell’inadeguata specializzazione delle docenti designate a dare attuazione concreta e non solo formale delle previsioni didattiche condivise dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo sull’Inclusione).
L’Ordinanza del Tribunale di Salerno è interessante in quanto sottolinea come la condotta del Ministero, solo apparentemente volta a dare attuazione a quanto stabilito nel PEI, integri gli estremi di una “discriminazione indiretta” ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), che al terzo comma del secondo articolo stabilisce: «Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone».
Il Giudice ha dunque preliminarmente richiamato la Sentenza 25011/14 della Cassazione Civile a Sezioni Unite, sottolineando come «una volta che il PEI abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell’alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l’amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale e ha il dovere di assicurare l’assegnazione, in favore dell’alunno, del personale docente specializzato. L’omissione o le insufficienze nell’apprestamento, da parte dell’amministrazione scolastica, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all’attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico [grassetti nostri nella citazione, N.d.R.]».
L’Ordinanza del Tribunale di Salerno costituisce pertanto una valida applicazione alla fattispecie educativo-scolastica del diritto antidiscriminatorio, ovvero di uno dei campi più innovativi del diritto. Un “diritto diseguale” in quanto per creare condizioni di eguaglianza effettive tratta diversamente situazioni diverse. Un diritto che trova fondamento nella tutela dei diritti umani e che si richiama alle previsioni della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Il diritto antidiscriminatorio costituisce infatti una normativa di applicazione generale che si aggiunge ai tradizionali strumenti di tutela dei diritti, anche se, ad oggi, non viene ancora diffusamente applicato come strumento ordinario di avvocati e giudici.
Presidente dell’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori di perSone con Autismo) di Eboli (Salerno) (angsaeboli@angsacampania.it).
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