Tramite la Sentenza 15710/22 del 24 novembre scorso, prodotta dalla Seconda Sezione del TAR del Lazio (Tribunale Amministrativo Regionale), è stato annullato un recente Regolamento di Roma Capitale nella parte in cui ci si limitava ad erogare fondi per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione agli alunni con disabilità delle sole scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione comunali e statali, escludendo quindi quelle paritarie, per le quali il Regolamento stesso prevede solo un contributo economico per il pagamento di tali figure. Il ricorso era stato promosso dall’ANINSEI (Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione ed Istruzione).
Il TAR del Lazio ha dunque accolto le censure della parte ricorrente, basandosi sul dato normativo che regola l’obbligo di assistenza per l’autonomia e la comunicazione gravante sui Comuni di residenza degli alunni con disabilità, a partire dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 616/77 (articoli 42 e 45), confermato dall’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98 e presente anche nella Legge Regionale del Lazio 29/92.
Il TAR ha precisato in sostanza che in nessuna di tali norme si prevede una distinzione tra le scuole statali e paritarie, siano esse pubbliche, come quelle comunali, o private. Inoltre viene precisato che il Comune di residenza degli alunni con disabilità è tenuto ad erogare il servizio di assistenza scolastica anche ai propri alunni frequentanti scuole statali e paritarie site in Comuni diversi da quello di residenza.
La Sentenza si fonda sull’applicazione della citata Legge Regionale del Lazio 29/92 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio) ed è rivolta esplicitamente sia agli alunni delle scuole statali sia a quelli delle paritarie. Tanto è vero che la Regione Lazio prevede già da anni la garanzia dell’assistenza scolastica agli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado paritarie che sono di propria competenza. Partendo tuttavia da tale principio, tutti i Comuni, anche quelli le cui Regioni non abbiano approvato una simile Legge Regionale, dovrebbero essere ugualmente tenuti , a parere di chi scrive, a garantire tale servizio di assistenza – come pure il trasporto scolastico, che è sempre di competenza degli Enti Locali -, direttamente con proprio personale o tramite appalti con soggetti del Terzo Settore, in forza del principio citato dalla nostra Costituzione (articolo 34, comma 4), che stabilisce come lo Stato riconosca e promuova la parità scolastica e delle altre norme nazionali correttamente citate nella Sentenza prodotta dal TAR del Lazio. Se infatti così non fosse, la Legge 62/00 sulla parità scolastica avrebbe uno scarso valore, continuando a rimanere erroneamente equiparate le scuole private paritarie a quelle private senza però la parità; mentre le paritarie, proprio in base a quest’ultima Legge, fanno parte a tutti gli effetti del Sistema Nazionale d’Istruzione.
Molto interessante è anche l’affermazione della Sentenza 15710/22 del TAR del Lazio, secondo la quale il Comune di residenza degli alunni con disabilità è tenuto ad erogare il servizio di assistenza anche ai propri cittadini frequentanti scuole site in altri Comuni. In tal senso, è da ritenere che tale affermazione, ormai frequente in molti pronunciamenti di altri Tribunali Amministrativi Regionali, derivi dalla corretta applicazione dell’articolo 6 della Legge 328/00, in base a un principio che è lo stesso già prospettato per il trasporto nelle scuole secondarie di secondo grado dalla Sentenza del Consiglio di Stato 809/18.
Questo orientamento evita disagi alle famiglie che abbiano in precedenza dovuto affrontare azioni legali, con dispendio di denaro e di tempo, per i ritardi con i quali poi, all’esito delle stesse azioni legali, gli alunni ricevevano l’assistenza.
Ciò che invece occorrerebbe evitare da parte dei Comuni (e delle Regioni per le scuole secondarie di secondo grado), anche senza la necessità di condanne giurisdizionali, è il fatto che spesso i bandi per i soggetti del Terzo Settore (di solito Cooperative), cui usualmente si appaltano tali servizi, vengono emanati molto tardi, talora addirittura ad anno scolastico iniziato e questo determina ovviamente un gravissimo ritardo nella prestazione del servizio di assistenza scolastica. Sarebbe opportuno, pertanto, che con Legge Nazionale si stabilisse l’inderogabilità di un tempestivo avvio della procedura per garantire l’assistenza scolastica, dal momento che questo criterio dovrebbe considerarsi un LEP (Livello Essenziale delle Prestazioni), secondo il principio contenuto nell’articolo. 117 (comma 2, lettera m) della Costituzione, che riserva allo Stato le norme in materia delle «prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali», quale certamente è il diritto allo studio degli alunni, specie quelli con disabilità, come ormai riconosciuto da una costante giurisprudenza costituzionale.