Ancora una volta siamo costretti a denunciare l’indifferenza e la scarsa sensibilità di istituzioni che dovrebbero occuparsi di salvaguardare il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
L’ultimo esempio di questo deprecabile atteggiamento riguarda la Circolare Protocollo N. 257/01.14 del 21 febbraio 2005, emanata dal direttore generale del Mercato del Lavoro – Divisione III del Ministero del Lavoro, nella quale sono contenute le indicazioni per il calcolo della quota obbligatoria di riserva (7%) di cui all’articolo 3 della Legge 68/99, che diminuiscono di fatto la percentuale prevista per i lavoratori disabili.
Sorprendentemente il provvedimento di cui sopra contraddice la posizione espressa in precedenza dallo stesso ministro del Lavoro Roberto Maroni che, in risposta ad un’interrogazione del senatore Luigi Malabarba sul punto in oggetto, così si esprimeva:
«Pertanto, allo stato attuale, i datori di lavori dovranno coprire gli eventuali posti scoperti per le categorie dei disabili unicamente con soggetti disabili, mentre per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, gli stessi mantengono il diritto ad essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e ad essere avviati nella misura dell’1% o di una sola unità per le aziende di piccole dimensioni. La volontà del Legislatore è stata quella di fornire la giusta tutela dei disabili, in quanto la Legge n. 68/99 recante “norme per il diritto al lavoro dei soggetti disabili” promuove e disciplina essenzialmente il diritto al lavoro dei soggetti disabili. Relativamente alla questione proposta dall’interrogazione in parola, il problema non sussiste, in quanto è prevista una quota del sette per cento destinata all’impiego dei soli disabili ed un’aliquota aggiuntiva dell’uno per cento per le suddette categorie».
«Pertanto, allo stato attuale, i datori di lavori dovranno coprire gli eventuali posti scoperti per le categorie dei disabili unicamente con soggetti disabili, mentre per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, gli stessi mantengono il diritto ad essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e ad essere avviati nella misura dell’1% o di una sola unità per le aziende di piccole dimensioni. La volontà del Legislatore è stata quella di fornire la giusta tutela dei disabili, in quanto la Legge n. 68/99 recante “norme per il diritto al lavoro dei soggetti disabili” promuove e disciplina essenzialmente il diritto al lavoro dei soggetti disabili. Relativamente alla questione proposta dall’interrogazione in parola, il problema non sussiste, in quanto è prevista una quota del sette per cento destinata all’impiego dei soli disabili ed un’aliquota aggiuntiva dell’uno per cento per le suddette categorie».
Il Comitato Genitori Giovani Disabili Psichici ritiene che sia inaccettabile che la Circolare in oggetto fornisca un’interpretazione sostanzialmente pretestuosa e ingiustamente restrittiva della Legge 68/99, sul merito della quota obbligatoria prevista per i disabili e pertanto ritiene necessario esprimere la propria ragionata protesta, nell’interesse delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Per contattare il Comitato Genitori Giovani
Disabili Psichici: ebqdom@tin.it
Disabili Psichici: ebqdom@tin.it
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