Da qualche anno è prevista la possibilità – per i genitori di persona con handicap grave – di ottenere due anni, anche frazionabili, di congedo straordinario retribuito.
Questo tipo di beneficio non è però esteso ad altri gradi di parentela o affinità: quindi, ad esempio, il congedo retribuito non può essere concesso al figlio che assista il padre handicappato o al marito che assista la moglie.
L’unica eccezione ammessa è riservata ai fratelli e alle sorelle di persone con handicap grave. In questo caso però è previsto che il congedo retribuito possa essere concesso a condizione che entrambi i genitori siano “scomparsi”.
Nessuna deroga nemmeno nel caso in cui i genitori del disabile siano entrambi anziani o essi stessi disabili.
Questa evidente discriminazione è stata finalmente rilevata dalla Sentenza della Corte Costituzionale (8 giugno 2005, n. 233) che ne ha rilevato l’illegittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte d’Appello di Torino su un caso di rifiuto della concessione del congedo retribuito ai fratelli di un disabile grave, essendo i genitori entrambi viventi, ma entrambi invalidi totali e titolari di indennità di accompagnamento.
La Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo straordinario, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha richiamato precedenti Sentenze che avevano sottolineato l’esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli ivi compresa l’esigenza di socializzazione, integrazione e sostegno.
Ha ribadito inoltre la stessa finalità perseguita dalla Legge 104/92 in materia di tutela delle persone con handicap che si attua anche con forme di agevolazione lavorativa tali da assicurare una maggiore assistenza alle persona con disabilità.
La Corte sentenzia quindi che è «incostituzionale l’art. 42, comma 5, del decreto legislativo in esame, che irragionevolmente [grassetto nostro] limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori così non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma».
Ma cosa succede ora? I diretti interessati, cioè i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave certificato (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92), possono richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita. La condizione è tuttavia indicata dalla stessa Corte: i genitori devono essere totalmente inabili. Non è sufficiente quindi che i genitori siano “solo” anziani o “solo” invalidi parziali.
Gli Istituti previdenziali (INPS, INPDAP ecc.) emaneranno verosimilmente istruzioni operative ai propri uffici periferici, ma la sentenza della Corte Costituzionale è già vigente dal momento della pubblicazione (16 giugno 2005).
(Carlo Giacobini)
Per ulteriori approfondimenti consultare il sito HandyLex, alla pagina:
www.handylex.org/gun/congefra/shtml
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