L’inclusione scolastica non si tocca!

a cura di LEDHA*
Grazie all'intervento di LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità), un Comune di Milano viene obbligato a garantire l'assistenza di una bambina con disabilità, durante il trasporto a scuola. Attenzione: l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità non può essere limitata da provvedimenti di tipo amministrativo!

Disegno di pulmino scolasticoNella primavera scorsa, una bambina con disabilità ebbe una crisi epilettica sul pulmino che la portava a scuola.
Ebbene, tanto bastò all’Amministrazione Comunale del suo paese, per definire il servizio fino ad allora offerto, non più come scolastico ma come attività di “rilevanza sanitaria” e quindi non più di sua competenza.
Per garantire il trasporto a scuola, venne quindi richiesta «la presenza di un familiare o di persona incaricata direttamente dalla famiglia» ovviamente «previa sottoscrizione di apposita liberatoria».

Un piccolo grande esempio, questo, di come un’Amministrazione Comunale possa cercare di scaricare responsabilità che le sono proprie.
Ovviamente, i problemi per la famiglia della bambina sono iniziati subito, con le difficoltà della madre a conciliare i propri impegni lavorativi con la presenza sul pulmino comunale. Ed è da tale disagio che la famiglia stessa fece ricorso al Servizio Legale di LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità), per verificare come poter affrontare la situazione.
Ancora una volta, quindi, abbiamo dovuto far presente che i servizi comunali necessari per garantire la frequenza scolastica ai bambini con disabilità devono essere garantiti sempre e gratuitamente dai Comuni.
In particolare, sul servizio di trasporto scolastico bisogna sempre ricordare quanto previsto all’articolo 28 della Legge 118/71: «Condizionare l’erogazione di questo servizio alla presenza di un genitore sul mezzo di trasporto significa sostanzialmente porre dei limiti e delle condizioni ingiustificati, costituendo una chiara forma di discriminazione indiretta [grassetto redazionale]».

Una spiegazione chiara che però non ha convinto il Comune di residenza della famiglia che ha continuato a sostenere le proprie posizioni.
Lo stesso Difensore Civico della Regione Lombardia, presa in esame la situazione, ha assunto una posizione chiara e inequivocabile di completa adesione a quanto sostenuto dalla famiglia e da LEDHA, ribadendo in sostanza il fatto che anche «la presenza di un accompagnatore durante il tragitto […] compete allo stesso ente tenuto a garantire il trasporto, eventualmente valutando la possibilità di coinvolgere l’ASL che ha già in carico la ragazza disabile».

Un’intensa attività di pressione ha portato infine il Comune a tornare sui suoi passi e ad assicurare «che il servizio di trasporto verrà comunque svolto nei mesi a venire alla presenza di un’autista e di un accompagnatore…».

Insomma, una conclusione positiva per una vicenda che non sarebbe dovuta nemmeno iniziare!

*Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità.

Per ulteriori informazioni:
Segreteria LEDHA, ledha@informahandicap.it
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