Integrazione: garantita la forma, serve la sostanza

di Salvatore Nocera*
Formalmente assicurata l'integrazione scolastica nella riforma della scuola superiore! Un passo apprezzato dalle associazioni della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), ma che lo sarà pienamente solo dopo le norme applicative

Bambino sul banco di scuolaAnche i Decreti Delegati sulla formazione dei docenti e sulla scuola secondaria di secondo grado recano un espresso riferimento all’integrazione scolastica.
In verità la prima bozza di questi ultimi due Decreti Delegati, approvati dal governo il 17 ottobre 2005, non faceva alcun riferimento esplicito a tale questione e per questo erano immediatamente arrivate le proteste delle associazioni aderenti alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che oltre alle numerose lettere inviate al Ministero dell’Istruzione, nel luglio del 2004 – in occasione di una riunione dell’Osservatorio Permanente per l’Integrazione Scolastica delle Persone in Situazione di Handicap – avevano sollecitato l’Osservatorio stesso a fare propria ufficialmente questa richiesta.
In quell’occasione, il sottosegretario Valentina Aprea e il dirigente generale Mariolina Moioli, che coordinano l’Osservatorio, si impegnarono pubblicamente a rendere operativa questa richiesta.
Sino a qualche settimana fa, però – dato anche il succedersi di numerose bozze del testo sulla riforma del secondo ciclo – non si riusciva a capire se la promessa fosse divenuta norma.
Oggi, una volta pubblicato il testo dei due Decreti Delegati, abbiamo la certezza – e prendiamo atto con molto piacere – che ci sono due incisi nel testo che fanno esplicito riferimento all’integrazione scolastica. E non poteva essere diversamente, dal momento che la Legge Delega n. 53/03, fra i suoi principi ai quali dovevano rifarsi i Decreti Delegati, riporta espressamente anche quello dell’integrazione scolastica di cui alla Legge Quadro 104/92.
Senza quindi l’esplicitazione nei Decreti Delegati, si sarebbe potuto dubitare della loro legittimità costituzionale, per mancato rispetto della legge di delega. Adesso non vi sono più dubbi e – pur trattandosi di piccolissimi riferimenti testuali – prendiamo atto con piacere che il Ministero dell’Istruzione ha confermato un orientamento legislativo ultratrentennale.

Formazione docenti: il testo
Ecco il testo del Decreto sulla formazione dei docenti:
Art. 2.
[…]
3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all’insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap […].

Risulta importante in particolare la collocazione del riferimento, cioè nella parte concernente la formazione iniziale di tutti i docenti che si svolge nell’ambito della laurea triennale (la specializzazione per il sostegno verrà acquisita solo da quei docenti che, afferendo alla  successiva   laurea biennale specialistica, vorranno frequentare le apposite semestralità, che dovranno essere quantitativamente e qualitativamente congrue).
In altre parole, tutte le discipline impartite  durante la laurea triennale, concernenti la didattica, dovranno prevedere aspetti dell’integrazione scolastica che verranno studiati da tutti i docenti, non solo da quelli di sostegno, ma soprattutto da quelli curricolari, che attualmente non studiano nemmeno un paragrafo sull’integrazione scolastica.
Ciò ha sino ad oggi, tranne rare eccezioni, determinato una totale delega da parte loro nell’impostazione, gestione e verifica del progetto didattico d’integrazione ai soli docenti per il sostegno.            

I passi necessari
Inutilmente il Ministero, con due circolari (Nota Ministeriale protocollo 4088/02 e Circolare Ministeriale 78/03), aveva insistito per corsi di  aggiornamento su questi temi rivolti ai docenti curricolari; tali corsi non venivano frequentati con la motivazione che un aggiornamento presuppone una formazione iniziale da aggiornare.
Né miglior esito ha avuto la Nota Ministeriale protocollo 4798/05 che punta invece sulla programmazione, obbligatoria per tutti i docenti, in base all’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26 luglio 2003.
I  pochi incontri che si sono svolti, anche a causa della mancata diffusione di questa circolare, diramata durante le ferie estive solo per vie interne all’amministrazione, hanno fatto rilevare lo scarso coinvolgimento dei docenti curricolari, che ribadivano di non avere alcuna formazione iniziale su questi argomenti.
Ora i nuovi docenti potranno svolgere pienamente le loro funzioni programmatorie, avendo ricevuto istituzionalmente una formazione iniziale sufficiente e potendola rafforzare, come loro diritto all’aggiornamento in servizio, principio ribadito dal nuovo Decreto Delegato.
Per i docenti curricolari attualmente in servizio, sarà necessario in ogni caso che il MIUR imposti un apposito tavolo di lavoro coi Sindacati, per garantire modalità valide di aggiornamento in servizio che  li metta in condizione di poter partecipare pienamente con cognizione di causa alla programmazione degli interventi didattici, anche per  l’integrazione degli alunni con disabilità.
Giovane donna con un quaderno in manoServirà poi che in tutti i Decreti Ministeriali o del Presidente del Consiglio e in tutti i regolamenti universitari – previsti  da questo Decreto per attuarne le norme – sia esplicitato un congruo numero di ore disciplinari specifiche e che tali discipline riguardino specificamente la pedagogia speciale e la didattica dell’integrazione scolastica.
Anzi, a tal proposito si chiede fin d’ora al Ministero che voglia al più presto convocare una riunione dell’Osservatorio, per conoscere quali siano gli orientamenti in dettaglio  che il Ministero stesso vorrà adottare  da subito.
Certamente di ciò si parlerà sia nel prossimo  Convegno Internazionale organizzato dal Centro Studi Erickson a Rimini dall’11 al 13 novembre, sia nel seminario riservato ai referenti regionali e provinciali  per l’integrazione scolastica e alle associazioni presenti nell’Osservatorio, organizzato dal Ministero a Sant’Agnello di Sorrento dal 28 al 30 novembre.

Il riferimento all’integrazione
Il riferimento all’integrazione contenuto nel Decreto Delegato sulla riforma del secondo ciclo di istruzione è forse ancora più importante. Infatti, data l’impostazione nuova della riforma ai due cicli – quello dei licei e quello dell’istruzione e formazione professionale – taluni avevano sospettato che il Ministero volesse escludere gli alunni con disabilità dal ciclo dei licei, mandandoli tutti o quasi alla formazione professionale, che non è più di competenza statale, ma regionale.
Anche questa eventuale deriva sarebbe stata incostituzionale, stante la fondamentale Sentenza 215/87 della Corte Costituzionale che ha sancito il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità a frequentare le scuole superiori.
L’inciso, contenuto nel testo del Decreto, fuga ogni dubbio. Ecco quanto recita:
Art. 31
(Norme finali e abrogazioni)
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Può a prima vista sembrare riduttivo il riferimento ad una norma tanto importante inserito nell’ultimo articolo concernente le «norme finali e le abrogazioni». Ma è avvenuto così pure per il Decreto Legislativo 59/04 e la cosa è sufficiente  a garantire la costituzionalità del Decreto, che avrebbe potuto essere censurato di illegittimità costituzionale per mancato rispetto del principio contenuto nella legge di delega.
Ora sarà importante verificare come verrà  concretamente  garantito e attuato questo principio negli atti applicativi ministeriali, tenendo anche conto degli Allegati al Decreto, concernenti rispettivamente «il profilo dello studente al termine del secondo ciclo di istruzione» (Allegato A), «il profilo degli studenti  al termine della frequenza dei licei» (Allegato B), «gli obiettivi specifici di apprendimento e di formazione» (Allegato C).
In quest’ultimo allegato, in particolare, nel paragrafo che parla del passaggio dagli obiettivi specifici a quelli formativi, c’è un espresso riferimento agli alunni con disabilità, ma ciò non è sufficiente, perché i contenuti dei tre documenti sono stati chiaramente pensati senza alcun riferimento agli alunni con disabilità intellettiva, che non potranno certo realizzare pienamente questi obiettivi.
Sarà opportuno, quindi, che il Ministero appronti un gruppo di lavoro con le associazioni dell’Osservatorio, com’è avvenuto per la valutazione degli apprendimenti.
Anche per questo si insiste sulla necessità di un’urgente riunione dell’Osservatorio, che permetta di dare attuazione completa alle indicazioni  fornite nei Decreti Delegati dal sottosegretario Aprea, dalla dirigente generale dello studente Moioli e dall’Ufficio Legislativo. Tali indicazioni, infatti, sono state sì apprezzate dalle associazioni, ma lo saranno pienamente solo quando verranno emanate le norme amministrative applicative nel senso richiesto.

*Vicepresidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)
Segreteria: Via Gino Capponi, 178, 00179 Roma, tel. 06 78841262
fax 06 78140308,
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