Il 15 dicembre 2005 verrà ricordato come una data particolarmente significativa per i diritti delle persone con disabilità. Infatti, il Parlamento Europeo ha approvato quasi all’unanimità – con 506 voti a favore, 6 contrari e un’astensione – il Regolamento che renderà illegale in tutta l’Unione Europea qualsiasi discriminazione verso le persone con disabilità durante i viaggi aerei.
Più precisamente – come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal Parlamento stesso – «il testo normativo si applica a qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta – nell’uso del trasporto – a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea), disabilità o incapacità intellettiva, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona».
«Più in generale – continua il comunicato – nella progettazione di nuovi aeroporti e terminal, come pure nell’ambito di ampi lavori di ristrutturazione, i gestori aeroportuali dovrebbero, ove possibile, tener conto delle esigenze delle persone disabili e a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori aerei dovrebbero tener conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento degli aeromobili».
Imbarco e assistenza di qualità
Punti cardine del nuovo Regolamento – del cui iter Superando.it si è più volte occupato nelle scorse settimane – sono da una parte il divieto di negare a queste persone l’imbarco, dall’altra l’obbligo nei loro confronti dell’assistenza gratuita.
« Il principio basilare – riporta il testo diffuso dal Parlamento Europeo – è che le persone disabili e quelle a mobilità ridotta dovrebbero avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità, se non nel caso di ragioni giustificate di sicurezza previste dalla legge. Pertanto, un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare un passeggero per motivi di disabilità o mobilità ridotta. Il compromesso, d’altra parte, chiarisce in quali casi è possibile derogare a tale norma, al fine di evitare decisioni arbitrarie o discriminatorie. Oltre che per i motivi di sicurezza, possono essere invocate le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni che rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto di disabili e di persone a mobilità ridotta. In questi casi devono essere offerte agli interessati delle alternative accettabili. Alla persona disabile e a chi lo accompagna deve inoltre essere offerto il rimborso del biglietto o la possibilità di prenotare un altro volo, come previsto da un altro regolamento comunitario».
E ancora: «Quando una persona disabile o a mobilità ridotta si presenta per la partenza in un aeroporto, al gestore aeroportuale “incombe la responsabilità” di garantire assistenza, senza oneri aggiuntivi. La richiesta di assistenza per le esigenze particolari della persona in questione devono però essere notificate al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico almeno quarantotto ore prima dell’orario di partenza del volo».
Il compromesso – raggiunto prima del voto decisivo tra il Parlamento e il Consiglio e che permetterà ai vari ministri dei Trasporti di adottare il Regolamento in prima lettura, senza alcuna modifica – prevede che dovrà essere lo stesso gestore aeroportuale a fornire tale assistenza. In alternativa, «mantenendo la propria responsabilità», sarà possibile subappaltare tale servizio a un terzo. Il gestore aeroportuale, inoltre, potrà sottoscrivere contratti di questo tipo di propria iniziativa o su richiesta, anche del vettore aereo, previa consultazione degli utenti aeroportuali e tenendo conto dei servizi esistenti.
«L’assistenza che dev’essere fornita ai disabili e alle persone con mobilità ridotta – conclude il comunicato – riguarda l’imbarco e lo sbarco, mettendo a disposizione ascensori e sedie a rotelle, l’aiuto negli spostamenti verso il banco del check-in o la sala per il ritiro bagagli, o per raggiungere l’uscita d’imbarco (anche in caso di coincidenze) o verso le toilette, ma anche l’assistenza nelle operazioni di check-in e di registrazione del bagaglio, o per espletare le procedure di immigrazione e doganali. Ad eccezione degli aeroporti con un transito annuo di passeggeri commerciali inferiore a 150.000 unità, il gestore dovrà fissare norme di qualità per l’assistenza e stabilire le risorse necessarie per rispettarle, in cooperazione con gli utenti aeroportuali».
I costi e la formazione obbligatoria
Ma chi dovrà assumersi l’onere dei costi di queste attività e della formazione necessaria?
«Per finanziare tale assistenza – dichiara sempre la nota ufficiale del Parlamento Europeo – il gestore aeroportuale può applicare “su una base non discriminatoria” una tassa specifica ai vettori aerei che utilizzano l’aeroporto, tassa che dev’essere “ragionevole, commisurata ai costi e trasparente”, oltre che stabilita dal gestore aeroportuale di concerto con gli utenti dell’aeroporto, attraverso il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente o con altri enti appropriati. La tassa è ripartita fra i vettori aerei che utilizzano l’aeroporto, in proporzione al numero totale di passeggeri che ciascuno di essi trasporta da e verso l’aeroporto in questione».
In ambito poi di formazione, i vettori aerei e i gestori aeroportuali dovranno garantire che tutto il personale (compreso quello dei subappaltatori) che lavora all’aeroporto e che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità e ai passeggeri a mobilità ridotta «sia in grado di soddisfarne le necessità».
Dovranno inoltre essere forniti «tirocini di parità di trattamento dei disabili e di consapevolezza della disabilità al personale che lavora all’aeroporto e che è a contatto diretto con i viaggiatori e la garanzia che al momento dell’assunzione di nuovo personale questo riceverà una formazione in materia di disabilità e corsi di aggiornamento periodici».
Segnalazioni e reclami
Per quanto riguarda infine la possibilità di inoltrare segnalazioni o sporgere reclami, il Regolamento prevede che siano i singoli Stati «a informare le persone disabili e quelle a mobilità ridotta dei loro diritti istituiti dal Regolamento e della possibilità di sporgere reclamo presso l’organismo o gli organismi designati».
Gli stessi Stati dovranno inoltre istituire «un sistema sanzionatorio in caso di violazione del Regolamento. Tali sanzioni, che possono prevedere il pagamento di un indennizzo all’interessato, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».
L’applicazione del Regolamento sarà effettiva due anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione degli articoli che sanciscono il divieto di rifiutare il trasporto, che si applicheranno un anno dopo la pubblicazione nella stessa.
L’EDF
«Un risultato – commenta l’EDF (European Disability Forum) – che determinerà un cambiamento radicale nella vita di milioni di passeggeri con disabilità».
«Il voto del 15 dicembre – annota in particolare Yannis Vardakastanis, che dell’EDF è il presidente – rappresenta non solo una grande vittoria per le persone con disabilità in Europa, ma anche la testimonianza che la determinazione politica a rafforzare i diritti degli stessi esiste. Con questo voto, infatti, il Parlamento Europeo ha dimostrato unanimemente il proprio impegno a porre fine alle discriminazioni e la propria convinzione che questo può essere fatto solo attraverso l’emanazione di quante maggiori e migliori leggi possibili».
L’EDF, che ha lavorato attivamente a questo progetto fin dal 2000, adesso non può nascondere la propria soddisfazione per questa decisione, che verrà direttamente applicata a tutti gli aeroporti e alle compagnie aeree.
«L’adozione di questo Regolamento – conclude Vardakastanis – è un esempio della capacità di dialogo e di compromesso tra le istituzioni dell’Unione, l’industria aerea e le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità. Questo processo è inoltre l’esempio di come dovrebbero essere prese le decisioni che riguardano le persone con disabilità, ovvero in stretta collaborazione con esse!».
Le compagnie aeree
Dal canto loro le compagnie aeree rappresentate dall’AEA (Association of European Airlines) «hanno accolto con soddisfazione la decisione del Parlamento di rivedere la proposta relativa al regolamento che avrebbe trasferito la responsabilità per i passeggeri con ridotta mobilità dalle compagnie aeree ad un servizio centrale controllato esclusivamente dagli aeroporti».
«In questo modo, infatti, il Parlamento – si legge nel comunicato ufficiale dell’AEA – ha rafforzato il ruolo delle compagnie nella fornitura dei servizi necessari previsti dal Regolamento [garantendo, per le linee aeree che fino ad oggi hanno fornito un’assistenza di qualitá, di poter continuare a svolgere il servizio, nel rispetto degli standard indicati, N.d.R.] e ha introdotto la necessità per gli aeroporti di aderire a trasparenti principi di addebito, facendo sì che le compagnie stesse e gli aeroporti lavoreranno insieme per soddisfare gli alti standard stabiliti dalla normativa approvata».
Dall’Italia
Infine anche il PPE, Partito Popolare Europeo – che nei mesi scorsi ha sostenuto l’approvazione del Regolamento anche attraverso un’interrogazione parlamentare presentata a Pietro Lunardi, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal deputato dell’UDC Rodolfo De Laurentiis – ha manifestato la propria soddisfazione per un risultato che viene accolto come «un passo importante nella lotta contro le discriminazioni».
«Si tratta di una prova di responsabilità – ha affermato Armando Dionisi, capo delegazione UDC e “relatore ombra” per il Gruppo dei Popolari Europei – da parte delle Istituzioni continentali che, davanti alle numerose discriminazioni nei confronti di passeggeri disabili che si verificano negli aeroporti di tutta Europa, hanno deciso di chiudere il dossier in prima lettura, in modo che il regolamento entri in vigore il più presto possibile: giá dal prossimo anno l’assistenza sarà assicurata e gratuita per disabili e passeggeri a mobilità ridotta in tutti gli aeroporti».
«Quelle previste dal Regolamento – conclude Dionisi – sono garanzie fondamentali per la tutela del diritto alla mobilità senza discriminazioni e quindi un passo importante nella difesa dei diritti della persona».