In tutte le principali città italiane sono ormai a pieno regime i sistemi di controllo del traffico veicolare urbano denominati “varchi elettronici”.
Come ogni strumento di controllo – opportuno o inopportuno che sia – anche il varco elettronico ha comportato determinate limitazioni all’accesso nei centri abitati e quindi ulteriori ostacoli per i cittadini con difficoltà di deambulazione. Per questi ultimi, però, l’installazione dei sistemi di controllo e le metodologie di messa in opera degli stessi hanno inciso in maniera sostanziale anche sulle prerogative riconosciute dalla normativa nazionale in relazione al contrassegno speciale invalidi.
In questa sede ci proponiamo di suggerire all’attenzione dei lettori ulteriori spunti argomentativi sul tema e di descrivere, al fine di incrementare la conoscenza casistica sul fenomeno, un’esperienza concreta, ovvero quella della città di Pisa.
Incompatibilità tra leggi locali e nazionali
Innanzitutto non si può non affermare che allo stato dei fatti, malgrado le possibilità di effettuare l’accesso alle zone controllate dai varchi riconosciute ai detentori del contrassegno, permanga una vistosa incompatibilità dei provvedimenti locali con la normativa nazionale in tema di contrassegno invalidi.
Ai sensi della legislazione nazionale, infatti, i diritti di mobilità, accesso e fruizione degli spazi riconosciuti dal contrassegno si qualificano in una ben precisa area giuridica, quella essenzialmente personalistica. In tal senso i diritti che tutti conosciamo afferiscono fondamentalmente alla persona che detiene il contrassegno. Né potrebbero sorgere dubbi interpretativi in ordine a quelle determinate disposizioni che già nel loro tenore letterale evidenziano l’assunto di partenza.
L’articolo 381, comma 2 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), come modificato dal DPR 16 settembre 1996, n. 610, afferma espressamente che il contrassegno invalidi, da rilasciare alle persone handicappate con capacità di deambulazione ridotta, «è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale».
Tale assunto è stato pienamente confermato dalla Corte Costituzionale (vedi Ordinanza 328/2000) e da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (si vedano per tutte Cass. Civ., sez. I, 13 gennaio 2005, n. 508 e Cass. Civ., sez. I, 4 maggio 2004, n. 8425).
I provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali hanno comportato di fatto una traslazione di tale diritto personalistico, che non sembra più essere inerente alla persona disabile, ma ai veicoli legittimati all’accesso, motivo che li pone in contraddizione con le disposizioni innanzi richiamate.
Riconoscibilità del contrassegno
Manifestazioni di incompatibilità sembrano prodursi, inoltre, rispetto all’ulteriore fondamentale caratteristica del contrassegno, cioè la sua riconoscibilità su tutto il territorio nazionale. Infatti, se i provvedimenti adottati in relazione alle singole realtà locali possono avere parzialmente risolto i problemi di accessibilità rispetto alle stesse, ebbene, tali provvedimenti non sono esportabili e adattabili su tutto il territorio nazionale, non esistendo attualmente omogeneità nelle procedure di accesso.
Se la persona con disabilità ha potuto quindi risolvere parzialmente o totalmente il problema nella propria città o nella città in cui abitualmente si reca per i più svariati motivi, è posto di fronte ad un ostacolo alla propria mobilità quando si debba recare in centri urbani diversi, difficoltà e ostacoli che l’originaria disciplina sul contrassegno invalidi aveva debellato, favorendo le possibilità di deambulazione e di autonomia.
Non si può allora non approdare ad una conclusione unica: la predisposizione di adeguate misure e soluzioni tecnologiche che consentano il ripristino integrale delle prerogative derivanti dal possesso del contrassegno, secondo quella configurazione e quell’assetto che derivano dalla disciplina nazionale.
Il caso di Pisa
Nell’esperienza pisana è stato predisposto un ventaglio abbastanza ampio di possibilità di accesso consentito, finalizzato a ridurre al minimo il disagio.
Se il titolare del contrassegno invalidi è residente nel territorio comunale ovvero in altro comune, e in quest’ultimo caso dimostri l’esigenza di recarsi abitualmente in città, può chiedere in primo luogo l’adesione alla cosiddetta lista bianca permanente. Tale metodo consente di inserire nel database che controlla gli accessi la targa del veicolo abitualmente utilizzato dal disabile, con l’automatico oscuramento della rilevazione ottica. Si tratta di un sistema assolutamente gratuito, grazie al quale il titolare del contrassegno può accedere alle zone a traffico limitato liberamente, senza dover effettuare ulteriori comunicazioni.
Per chi invece si reca occasionalmente in città, oppure per chi ha già inserito una targa nella lista bianca permanente ma abbia utilizzato un veicolo diverso, è possibile chiamare un apposito numero verde (800086540), dichiarando il numero di contrassegno e la data in cui è avvenuto l’accesso. In questo modo la targa dichiarata viene esclusa dalla lista delle rilevazioni ottiche.
La comunicazione dell’accesso deve avvenire il giorno stesso in cui quest’ultimo è stato effettuato, oppure nelle ventiquattro ore successive, che divengono quarantotto nei giorni festivi. Anche questa procedura è gratuita ma dev’essere effettuata ogni volta in cui si acceda alle zone controllate.
In ultima istanza è stata riconosciuta anche la possibilità di acquistare un telepass o di abilitare quello eventualmente già posseduto. Il telepass non è vincolato ad alcuna targa ed ogni veicolo sul quale venga collocato è legittimato all’accesso. Quest’ultimo metodo ha un costo una tantum sia in caso di acquisto che di abilitazione del dispositivo.
Le tre metodologie di accesso consentito sono il risultato del confronto tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni di tutela delle persone con disabilità, impegnate entrambe nella ricerca e nella predisposizione dei modi più agevoli di accesso alla città.
Lavorare di concerto
Le soluzioni adottate anche in altri importanti centri urbani evidenziano l’impegno delle amministrazioni di ridurre al minimo il disagio per la persona con difficoltà motorie da una parte e di combattere dall’altra l’abuso nell’utilizzo del contrassegno.
Se di questo si deve dare atto a chi di competenza, l’auspicio è comunque quello di continuare a lavorare di concerto, innanzitutto per addivenire ad una soluzione unitaria su tutto il territorio nazionale che sia altresì idonea a ricondurre le prerogative del contrassegno invalidi nella loro dimensione naturale, cioè quella personalistica.
Obiettivi, questi, realizzabili chiamando in aiuto la tecnologia, perché si possa arrivare all’assemblaggio di un dispositivo elettronico che inerisca direttamente al contrassegno, possa essere ricondotto solo e soltanto alla persona con disabilità, a prescindere dal o dai veicoli utilizzati e possa consentire l’accesso diretto in tutte le città italiane.
La logica quindi dev’essere una sola: partire sempre da… e arrivare sempre a… chi sta al di là del varco; perché lì si annida il bisogno di tutela e di fiducia nelle istituzioni democratiche, che devono proiettarsi sempre verso la realizzazione di effettive condizioni di autonomia.
*UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Pisa.
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