Nuove regole per i dati sensibili

Una recente autorizzazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali rende più elastica la normativa per le associazioni, in ambito di trattamento dei dati sensibili

Tastiera con lucchetto a combinazioneUna notizia interessante proviene dal Garante per la Protezione dei Dati Personali il quale, con l’Autorizzazione n. 3 del 21 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2006, n. 2, Supplemento Ordinario n. 1) ha autorizzato il trattamento di dati sensibili da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo.

L’autorizzazione è stata rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo – ove esistenti – e in particolare «per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione, anche con riguardo alla libertà di scelta dell’insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell’ambiente e delle cose di interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria».

Mediante controlli periodici dovrà poi essere costantemente verificata la stretta pertinenza, la non eccedenza e l’indispensabilità dei dati, rispetto agli obblighi e alle finalità sopra indicati, in particolare per quanto riguarda quelli che rivelano le opinioni e le intime convinzioni, anche con riferimento a quelli che l’interessato fornisce di propria iniziativa.

I dati sensibili potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati e se necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi sopraindicati. Non potranno invece essere diffusi i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale.

Da segnalare infine che gli enti non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che essi intendano effettuare sia conforme alle prescrizioni dell’Autorizzazione 3/2005, la quale ha già efficacia dal 1° gennaio di quest’anno e fino al 30 giugno 2007.
(S.B.)

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