La nuova legge sulla semplificazione amministrativa

a cura di Carlo Giacobini*
Dopo l'approvazione alla Camera, è arrivata anche quella da parte del Senato: diventa quindi legge il decreto che semplifica le visite e gli accertamenti di invalidità del quale abbiamo seguito in queste settimane il complicato percorso. Analizziamo le varie parti del provvedimento, evidenziandone anche qualche aspetto che suscita perplessità

Il Senato, nella seduta del 28 febbraio, ha approvato in via definitiva la conversione con modificazioni del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, che è diventato così la Legge 80/2006
In particolare sarà l’articolo 6 della nuova norma (Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità) ad introdurre alcuni elementi di novità riguardo ai procedimenti di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap.Persona con disabilità davanti a un autobus

Alle Regioni è data facoltà di adottare disposizioni per semplificare le procedure di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap. Con questa indicazione il Legislatore ha voluto promuovere il superamento di alcuni ostacoli burocratici, primo fra tutti quello delle ripetizioni delle valutazioni medico-legali.
La nuova norma suggerisce l’unificazione delle diverse visite di accertamento, in modo da evitare un sovraccarico per la Pubblica Amministrazione e un disagio per il cittadino.
Tale disposizione, per altro, sarebbe stata più completa se avesse incluso anche le valutazioni connesse all’accertamento relativo alla Legge 68/1999, cioè quelle necessarie ai fini del collocamento mirato.

Il comma 3 dello stesso articolo, poi, tenta di affrontare un problema piuttosto datato: quello della ripetizione delle visite di accertamento negli anni anche per soggetti che abbiano patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili. Un’indicazione, questa, che raccoglie, parzialmente, le istanze più volte espresse dalle Associazioni.

E ancora, la norma sostituisce l’ambiguo articolo 97 della Legge 388/2000, peraltro mai applicato, con una nuova disposizione che prevede che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.
Con un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Salute, saranno individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione. Lo stesso decreto indicherà la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie Locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.
Appare quasi superfluo sottolineare che in assenza di quel decreto il principio espresso dalla norma è difficilmente applicabile.

La nuova legge, che pure va giudicata positivamente, lascia perplessi rispetto al vincolo della titolarità dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione. Vi sono infatti patologie o menomazioni assolutamente stabilizzate e non reversibili che non danno titolo all’indennità di accompagnamento. Pensiamo ad esempio ad alcune amputazioni.

L’ultimo comma riguarda poi i malati oncologici per i quali viene previsto un iter di accertamento accelerato. Quest’ultimo dev’essere effettuato dalle Commissioni delle Aziende USL entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato. La norma afferma che gli «esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti». Questo lascia intendere che il rilascio del verbale è immediato e utile ai fini di benefici lavorativi, esenzione dal ticket, erogazione delle eventuali provvidenze economiche e quanto altre norme, anche regionali, prevedano. E tuttavia l’articolo in questione conferma la possibilità per la Commissione Medica periferica di sospenderne gli effetti fino all’esito di ulteriori accertamenti. Si tratta delle Commissioni di Verifica che di recente sono state trasferite dal Ministero dell’Economia all’INPS.
L’ultima parte del comma pertanto non è chiara e lascia aperti dubbi applicativi per le stesse Commissioni delle Aziende USL per le quali non si sa bene se debbano rilasciare immediatamente il verbale di accertamento o inviarlo prima, per verifica, alle Commissioni periferiche, seguendo cioè l’iter ordinario.

All’interno dell’articolo 6 è inserita infine anche una precisazione che riguarda il personale della scuola. Di norma (articolo 399 del Decreto Legislativo 297/1994) i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. Fino ad oggi, per questa indicazione, l’unica eccezione riguardava i docenti con handicap superiore ai due terzi (articolo 21 della Legge 104/1992). La nuova legge estende l’eccezione anche ai docenti che assistano un familiare con handicap grave (articolo 33, comma 5).

*Responsabile del Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale.
Testo pubblicato per gentile concessione del sito
HandyLex.

Il testo integrale della nuova Legge 80/2006 è disponibile cliccando qui.
Share the Post: