«Quando e a quali condizioni i materassi possono essere considerati protesi ai sensi del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, al fine di fruire della detrazione per spese sanitarie, di cui all’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR [Testo Unico delle Imposte sui Redditi, N.d.R.], e qual è la documentazione che il contribuente deve possedere per poter fruire legittimamente di tale beneficio?».
A questa interpellanza della Federazione ALFA (Accordo Libero Federativo tra Associazioni), ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 11 del 26 gennaio scorso, fornendo un utile chiarimento.
«Si fa presente – leggiamo nella Risoluzione – che ai fini dell’individuazione delle spese sanitarie per le quali spetta la detrazione, di cui al richiamato art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito, con la circolare n. 25 del 6 febbraio 1997, che ove risulti dubbio l’inquadramento di una spesa in una delle tipologie elencate nell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche [grassetti nostri in questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]».
Ma per quanto riguarda in particolare le protesi? «Il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999 – precisa ancora la Risoluzione – emanato dal Ministero della sanità, elenca, nell’allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili antidecubito, nei quali rientrano anche i materassi e le traverse antidecubito. In particolare il decreto fa riferimento agli “ausili antidecubito idonei all’utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse)”».
Importante è però individuare le caratteristiche tecniche necessarie per aver diritto alla detrazione: «Il decreto – continua la Risoluzione riferendosi sempre al DM 332 del 27 agosto 1999 – specifica che gli stessi [gli ausili di cui si parla, N.d.R.] devono essere costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l’ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capilarre prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie. Ne consegue che relativamente ai materassi, l’acquisto può essere assistito dalla detrazione per spese sanitarie solo se i materassi stessi presentino le caratteristiche tipologiche sopra richiamate, atte a consentire la riconduzione alla categoria dei materassi antidecubito».
Per quanto riguarda infine la documentazione necessaria per fruire della detrazione, «si fa presente – conclude la Risoluzione – che in linea generale occorre che il contribuente sia in possesso della prescrizione del medico. Peraltro, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l’ausilio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore».
(S.B.)
Si ringrazia per la collaborazione Francesco Diomede, presidente della FINCO (Federazione Italiana Incontinenti) e vicepresidente della FAVO (Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia).
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