Si avvicina un nuovo anno scolastico e torna di attualità la questione dei libri di testo in formato digitale per gli alunni che, a causa della loro disabilità, non possono usare quelli normali di carta.
La Legge 4/2004, nota anche come “Legge Stanca”, ha riconosciuto ufficialmente il diritto alla fornitura – per loro e per gli insegnanti di sostegno – dei libri su file (articolo 5), ma tutto è ancora bloccato. A settembre, quindi, comincerà il quarto anno scolastico dopo l’approvazione di tale norma e ormai per tante famiglie quel “benedetto” articolo 5 assomiglia sempre più ad una beffa.
L’unica novità da registrare è il lodevole “fai da te” dell’AID (Associazione Italiana Dislessia) la quale, dal momento che nessuno si muoveva a livello generale, sta risolvendo il problema con accordi diretti con gli editori e la cosa comincia a funzionare, nonostante anche per loro si sia assai lontani dalla copertura di tutti i libri in adozione nelle varie classi.
Bene per i dislessici, comunque, ma per gli altri? Per i disabili visivi, ciechi e ipovedenti, che pur possono contare su una potente associazione, su consistenti finanziamenti pubblici e su una lunga tradizione di produzione di testi in braille, le cose sono migliorate davvero poco.
Nel 2001 (assai prima quindi della Legge Stanca) era stato sottoscritto un accordo tra l’UIC (Unione Italiana Ciechi), la Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita di Monza e l’AIE (Associazione Italiana Editori), tramite il quale quest’ultima si impegnava a promuovere la collaborazione dei propri associati, ma, almeno per quanto riguarda i libri per la scuola, i risultati sono stati finora assai deludenti, dato che la biblioteca monzese riceve dalle case editrici solo un quinto dei file che richiede (era esattamente il 19% nel 2005, dato comunicato ad un incontro con il Ministero della Pubblica Istruzione nel luglio di quell’anno).
Va considerato a questo punto che una qualsiasi famiglia che chiede privatamente i file dei libri di testo del proprio figlio disabile riesce ad avere una risposta positiva in media nel 30% dei casi, con punte del 50% e oltre quando i genitori sono particolarmente insistenti o convincenti. Ma assai peggiore è la situazione per i disabili motori, quelli che non possono gestire un libro di carta, ma potrebbero studiare benissimo, in autonomia, su uno digitale, da sfogliare con pulsanti, sensori o comandi vocali su un comune computer.
Curiosamente, dunque, è oggi assai più facile avere i libri in formato digitale per gli alunni dislessici che non ad esempio per i ragazzi con distrofia muscolare che muovono solo qualche dito. Di loro nessuno, né associazioni né enti pubblici, si sta occupando e sono le singole famiglie o scuole che cercano di procurarsi i libri, con richieste dirette agli editori. Qualche volta va bene e ricevono il libro su CD, più spesso però l’editore non risponde o, per vari motivi, non manda nulla. Per non parlare poi dei ragazzi per i quali nessuno si preoccupa di chiedere i libri e che ovviamente non ricevono nulla di nulla.
Non si tratta solo di una questione di diritti violati, ma anche di uno spreco di risorse: ogni giorno, infatti, nelle scuole italiane ci sono centinaia di insegnanti di sostegno e operatori degli Enti Locali che con computer e scanner trasformano in digitale le pagine dei libri di testo dei ragazzi con disabilità, senza dimenticare i libri in braille o ingranditi (pagati tutti, direttamente o indirettamente, con soldi pubblici) il cui costo, sempre elevatissimo, dipende in buona parte dai tempi necessari per recuperare il file dal libro di carta.
Né ovviamente si considerano le migliaia di ore che dedicano a questa attività i genitori perché, si sa, quello è lavoro sempre gratuito…
Per rendere quindi effettivo il diritto ai libri di testo in formato digitale per gli alunni con disabilità, occorre finalmente formalizzare due provvedimenti:
– aggiornare la convenzione sui libri di testo tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Associazione Italiana Editori affinché preveda espressamente la fornitura dei libri digitali agli studenti disabili, come previsto dal secondo comma dell’articolo 5 della Legge 4/2004;
– emanare il regolamento sull’accessibilità degli strumenti didattici e formativi, previsto dal secondo comma dell’articolo 2 del DPR 75/2005.
Per quanto riguarda la convenzione, almeno a parole c’è la massima disponibilità da parte degli editori, confermata in vari incontri pubblici (ad esempio nel corso del convegno HANDImatica 2006 a Bologna). Si tratta di definire assieme delle procedure che evitino abusi e danni per autori e imprese.
Riguardo invece al regolamento, all’inizio del 2006 un apposito gruppo di lavoro interministeriale, promosso dalla Direzione Generale per lo Studente del Ministero della Pubblica Istruzione, con l’apporto delle associazioni dei disabili e degli editori, elaborò una proposta, ma poi non se ne è saputo più nulla. E tutto è ancora bloccato.
Possibile che sia così difficile rendere operativa una legge approvata all’unanimità dal Parlamento e sulla quale tutti ancor oggi si dicono d’accordo?
*Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza.
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