I problemi dell’integrazione resteranno aperti

di Salvatore Nocera*
Ci sono importanti novità nel Disegno di Legge della Finanziaria per il 2008, in ambito di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, ma non sembra lecito pensare che possano risolvere problemi annosi come quello della discontinuità didattica o della mancata formazione degli insegnanti curricolari

Bimba in carrozzina a scuolaL’articolo 94, commi 3 e 4 del Disegno di Legge della Finanziaria per il 2008 presenta notevoli novità  a proposito dell’integrazione scolastica.
Il comma 3, ad esempio, stabilisce che a partire dall’anno scolastico 2008-2009 il numero massimo dei posti di sostegno – sia in organico di diritto che di fatto – non potrà superare il 25% del numero complessivo delle sezioni e classi delle scuole statali attivate nel 2006-2007. Siccome il numero di tali sezioni e classi era di quasi 376.000, il 25% è pari a quasi 94.000. Il tutto, comunque, non potrà superare il rapporto medio nazionale di un posto ogni due alunni con disabilità, obiettivo da realizzarsi anche con compensazioni fra Province che hanno un rapporto migliore e Province che hanno un rapporto peggiore.
Il comma 4 stabilisce poi che i posti organici di sostegno di diritto, attualmente pari a 48.000, saranno aumentati di numero sino a pervenire nell’anno scolastico 2010-2011 al 70% dei posti complessivi di sostegno dell’anno 2006-2007. Siccome tali posti erano circa 86.000, più quasi 4.000 cattedre costituite da “spezzoni”, il numero dei posti di sostegno di diritto sarà di circa 60.000 o 64.000, se verranno considerate anche le cattedre appena citate, che pure sono tali, se vogliamo interpretare in senso logico, oltre che letterale, la norma.
Siccome questa normativa viene emanata allo scopo di ridurre il precariato, si stabilisce che vengano abolite le parole contenute nell’articolo 40, comma 1, settimo periodo della  Legge 449/97 che consentivano sino ad oggi la concessione di “deroghe”.
Ovviamente, dal momento che tra i posti in organico di diritto – pur cresciuti di numero – e le necessità di fatto che possono pervenire sino a 94.000 vi sarà sempre uno scarto, il comma 4 consentirà ancora il ricorso all’autorizzazione a nomine di supplenti oltre l’organico di diritto, come avviene normalmente per tutte le materie che hanno un organico di diritto insufficiente. 

La normativa, dunque, sembra notevolmente innovativa, anche se ripropone cose che sembravano superate. Infatti, viene ribadita l’abolizione del criterio per istituire posti organici di diritto di sostegno, già introdotta con l’articolo 1, comma 65, lettera “b” della Finanziaria per il 2007 (Legge 296/06), ripristinando tuttavia il rapporto di uno a due.
Vengono poi abolite formalmente le deroghe, mantenendo però la possibilità e la necessità di supplenze annuali per pervenire a coprire il fabbisogno sino al tetto massimo di 94.000 posti.
E ancora, si dice di voler ridurre il precariato e tuttavia l’organico di diritto al suo massimo nel 2010 lascerà un vuoto di circa 30.000 posti da coprire con supplenze annuali.
In ogni caso le soluzioni introdotte non risolvono comunque l’annoso e insoluto problema della continuità didattica, che solo un radicale aumento dei posti organici di sostegno avrebbe potuto superare. Infatti le supplenze annuali continueranno a creare discontinuità didattica, con gravissimo danno specie per gli alunni con disabilità intellettiva.
Inoltre nemmeno lo stesso aumento dei posti organici di sostegno può risolvere il problema della continuità didattica, poiché rimane la norma che consente ai docenti di sostegno a tempo indeterminato di passare su cattedra comune dopo cinque anni di sostegno.

Ragazza con disabilità in aula scolasticaPer tutti questi motivi la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ha presentato una serie di emendamenti che propongono un innalzamento a dieci anni del periodo di permanenza su sostegno dei docenti di ruolo e una durata pluriennale delle supplenze, prevedendo che con un successivo Decreto Ministeriale potrebbero essere individuati i criteri per assicurare la continuità didattica del docente con lo stesso alunno.
Avere poi abolito per legge le deroghe non risolverà il problema della loro concessione tramite ricorso ai giudici. Infatti, l’integrazione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito dalla Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 e quindi il divieto di deroghe non potrà impedire a chi lo voglia di sollevare la questione di costituzionalità del comma 4, con conseguenze gravissime anche per l’erario, oltre che per il contenzioso cui andranno incontro molte famiglie. E ciò perché la giurisprudenza ormai consolidata ritiene le ore di sostegno un diritto individuale degli alunni con disabilità, anzi ritiene tali ore l’unica risorsa a tutela del diritto allo studio degli stessi, tant’è vero che ha assegnato ore di sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico di singoli alunni.
Per questo la FISH ha presentato anche un emendamento con il quale chiede che le deroghe debbano essere consentite nei casi in cui l’Amministrazione Scolastica non dimostri che esiste un’altra risorsa fondamentale per l’integrazione e cioè la preparazione dei docenti curricolari, documentata almeno con un corso di aggiornamento per ciascuno di essi in ogni classe.

In conclusione, quindi, queste nuove norme non sembrano risolvere decisamente i problemi aperti e da tempo denunciati dalle associazioni aderenti alla FISH e va aggiunto anche che la fissazione del tetto massimo di 94.000 posti di sostegno – indipendentemente dall’eventuale aumento del numero di alunni certificati con handicap – è di dubbia legittimità.
Infatti, già a fine settembre di quest’anno il TAR del Veneto e il 29 ottobre il TAR del Lombardia hanno annullato, con ordinanze provvisorie, i rispettivi provvedimenti degli Uffici Scolastici Regionali che fissavano un tetto massimo al numero dei posti di sostegno. E invero sino a quando Amministrazione e Sindacati non troveranno una soluzione per la formazione obbligatoria iniziale e in servizio dei docenti curricolari, continueranno i ricorsi al TAR delle famiglie, che ora si “arricchiranno” di quelli alla Corte Costituzionale.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

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