Un decreto sulla reversibilità che attende di diventare legge

a cura di Carlo Giacobini*
È quello che sanerebbe anche - tra varie altre disposizioni - alcuni paradossi relativi alla pensione di reversibilità per i figli con disabilità al lavoro, ammettendo al beneficio anche le persone che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutiche. Per ora si tratta però solo di un decreto che deve diventare legge entro sessanta giorni

Immagine sfuocata di persona con disabilità al computerLa pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale che viene corrisposta al coniuge del lavoratore deceduto e, in particolari condizioni, ai figli dello stesso. Particolari condizioni, ad esempio, vengono previste per i figli totalmente inabili al lavoro che al momento del decesso del lavoratore (o pensionato) siano a suo carico.
Fino ad oggi la pensione di reversibilità non viene erogata se il figlio con disabilità svolge una pur minima attività lavorativa retribuita, anche se questa ha luogo in cooperative o altre realtà con finalità più terapeutiche o occupazionali che di reale sostentamento economico. Un paradosso, quest’ultimo, che è stato sollevato già da parecchio tempo da molte associazioni e dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

Nel cosiddetto Decreto Mille Proroghe di fine anno (ormai una consuetudine normativa), fra le molte disposizioni su altri aspetti, ve n’è anche una che sanerebbe – se convertita in legge entro sessanta giorni dal Parlamento – almeno quel paradosso relativo alla pensione di reversibilità.
Infatti, l’articolo 46 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 prevede che l’attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono le persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11 della Legge 68/99), non precluda l’erogazione della pensione di reversibilità.
La finalità terapeutica dell’attività lavorativa viene accertata dall’ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.).

Una novità riguarda per altro anche la retribuzione minima percepita dalle persone con disabilità. Il Decreto prevede infatti che essa non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti incrementata del 30%.

Non rimane dunque a questo punto che attendere la conversione in legge che potrà avvenire o meno, oppure anche portare ad ulteriori modificazioni.

*Responsabile del Servizio HandyLex.org – Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale. Testo pubblicato per gentile concessione del sito HandyLex.org.

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