La nomina dell’amministratore di sostegno

di Michele Costa*
Scoprire i vari passaggi che portano via via alla nomina dell'amministratore di sostegno fa capire ancor meglio come questo istituto - introdotto dalla Legge 6/2004 per difendere gli interessi di chi si trova nell'incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere a se stessi e ai propri beni, senza però annullarne i diritti e la dignità - risulti più semplice e più breve dell'interdizione e dell'inabilitazione

Immagine che rappresenta l'amministrazione di sostegno, con persona in carrozzina e un non disabile all'interno di una bolla di vetroRispetto agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno – introdotta dalla Legge 6/2004 per difendere gli interessi di chi si trova nell’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere a se stessi e ai propri beni, senza però annullarne i diritti e la dignità – risulta più semplice, ma soprattutto più breve, anche dal punto di vista procedurale.
Il Legislatore, infatti, ha previsto che l’iter per la nomina dell’amministratore di sostegno debba concludersi entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione del ricorso in cancelleria.
Il ricorso è l’atto con il quale viene richiesta appunto la nomina dell’amministratore di sostegno e alcuni tribunali mettono a disposizione  anche dei moduli o dei formulari da compilare. Dal punto di vista territoriale è competente il giudice tutelare presso il tribunale del luogo in cui il beneficiario dell’amministrazione di sostegno ha la residenza o il domicilio.

Tutto inizia dunque con il deposito del ricorso presso la cancelleria della volontaria giurisdizione. Depositare significa recarsi nella cancelleria stessa e consegnare al cancelliere il ricorso che è stato redatto ovvero il modulo o formulario che sono stati compilati.
A questo punto entra in gioco il giudice tutelare il quale, una volta letto il ricorso, emette un decreto con cui fissa l’udienza di comparizione, ordina le notifiche a coloro che ritenga di dover sentire ai fini dell’istruttoria e assegna il termine entro il quale le notifiche stesse devono essere effettuate.
Ma chi ha il compito di effettuare le notifiche? Semplice, il ricorrente stesso che a tal fine, dopo qualche giorno dal deposito del ricorso, deve tornare in cancelleria e leggere il decreto del giudice per sapere a chi ed entro quali termini notificare.
Si notifica sempre una copia del ricorso più una copia del decreto del giudice e questo perché i destinatari vengano a conoscenza sia dell’instaurazione del procedimento – che sicuramente riguarderà un loro prossimo parente – sia della data dell’udienza di comparizione, alla quale potranno partecipare. Il ricorrente deve quindi ordinare in cancelleria alcune copie del ricorso e alcune del decreto che poi verranno notificate alle persone indicate dal giudice.
Le copie da ordinare sono tante quante le persone a cui devono essere notificati il ricorso e il decreto più un’altra richiesta ai fini della procedura di notifica.

Della notifica delle copie di ricorso e di quelle del decreto sono competenti gli ufficiali giudiziari e pertanto, facendo un esempio pratico, se il giudice tutelare nel decreto di fissazione dell’udienza ha indicato tre persone a cui effettuare le notifiche, il ricorrente dovrà ordinare presso la cancelleria quattro copie del ricorso e del decreto, quindi recarsi dagli ufficiali giudiziari e passarle a notifica.
Ma rimane una prova documentale dell’avvenuta notifica? Sì, perché la relazione di notifica vien escritta dall’ufficiale giudiziario sulla copia, fungente da originale, che è stata lasciata agli ufficiali giudiziari stessi e che potrà essere ritirata presso i loro uffici. Per cui, tornando all’esempio proposto, delle quattro copie ordinate e consegnate agli ufficiali giudiziari per la notifica, tre verranno notificate e una verrà restituita al ricorrente con le relative relazioni (ecco perché bisogna chiedere sempre una copia in più).
Questo è fondamentale perché serve a dimostrare che tutti i destinatari delle notifiche e quindi le persone delle quali il giudice ritiene utile l’audizione hanno avuto notizia del procedimento. La verifica di ciò viene fatta dal giudice durante la prima udienza di comparizione.

Va ricordato a questo punto che tutti i legittimati, cioè  coloro ai quali la legge riconosce la facoltà di proporre il ricorso, possono intervenire nel procedimento, anche se il giudice non abbia ordinato nei loro confronti le notifiche. Le spese di notifica sono a carico del ricorrente. A parte queste, però, il procedimento è esente da spese processuali.
Ove la persona interessata all’amministrazione di sostegno abbia molti parenti, per evitare notifiche troppo onerose, è consigliabile presentare un ricorso congiunto, cioè controfirmato da più persone. Coloro che risultano ricorrenti, infatti, non sono destinatari delle notifiche e ciò è perfettamente logico, in quanto avendo essi stessi attivato la procedura, non hanno bisogno di ricevere informative in merito.

Persona in carrozzina con assistente che lo spingeDopo l’udienza di comparizione, si apre la fase centrale del procedimento rappresentata dall’istruttoria che qui  si caratterizza per gli ampi poteri riconosciuti al giudice tutelare. Quest’ultimo, infatti, oltre a sentire i soggetti destinatari delle notifiche, il ricorrente stesso ed eventualmente coloro che sono intervenuti, ha il potere di disporre d’ufficio tutti i mezzi istruttori che ritenga utili ai fini della decisione. E quindi: ordinare accertamenti di natura medica; disporre consulenze tecniche nominando degli esperti che possano verificare le condizioni psicofisiche del beneficiario; ordinare ispezioni; sentire testimoni; valutare le produzioni documentali.
La legge non ha fissato regole precise circa la conduzione di questa fase: l’amministrazione di sostegno, dunque, si dimostra molto elastica anche dal punto di vista dell’accertamento dei presupposti che la giustificano, accertamento che, sotto la direzione del giudice tutelare, può svilupparsi, a seconda dei casi, secondo dinamiche differenti.
C’è per altro una sola attività istruttoria necessaria e imprescindibile: l’audizione del beneficiario. Infatti, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 407 del Codice Civile, il giudice tutelare «deve sentire personalmente la persona a cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova». La dottrina è unanime nel riconoscere che la mancata audizione del beneficiario determini la nullità del procedimento.

Terminata l’istruttoria, il procedimento arriva al proprio epilogo con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno oppure con un provvedimento di rigetto dell’istanza.
Nel primo caso il decreto è immediatamente esecutivo, ma prima di iniziare a svolgere la propria attività, l’amministratore di sostegno dovrà prestare giuramento di fronte al giudice tutelare che lo ha nominato, manifestando in forma solenne la volontà di svolgere il proprio compito con fedeltà e diligenza.
Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso poi reclamo alla Corte d’Appello, entro dieci giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto.
Possono proporre reclamo tutti coloro che hanno partecipato al giudizio. Inoltre, sembra opportuno ritenere che il reclamo possa essere proposto da tutti i legittimati al ricorso, anche se non abbiano partecipato al giudizio.
Il decreto della Corte d’Appello che decide sul reclamo è ricorribile in Cassazione, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della decisione.

Dal punto di vista procedurale l’amministrazione di sostegno potrebbe anche essere attivata, per così dire, “in via incidentale”. Infatti, nell’ipotesi in cui sia stato proposto il ricorso per l’interdizione, ma il giudice ritenga più idonea l’amministrazione di sostegno, è prevista la trasmissione degli atti al giudice tutelare affinché provveda in tal senso. La trasmissione avviene d’ufficio, dal tribunale al giudice tutelare direttamente, senza che vi sia una preventiva sentenza di rigetto dell’interdizione con successiva informativa al Pubblico Ministero per la presentazione del ricorso per l’amministrazione di sostegno.
Nel caso in cui, invece, l’amministrazione di sostegno venga richiesta a favore di una persona interdetta, sarà necessario proporre anche il ricorso per la revoca dell’interdizione e attendere i tempi di definizione del relativo procedimento.
In pratica è questo l’unico caso in cui l’eventuale decreto di nomina dell’amministratore di sostegno non ha efficacia immediatamente esecutiva bensì posticipata all’esito del procedimento di revoca dell’interdizione.

*Informarecomunicando – Servizio di Informazione per la Disabilità – UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Sezione di Pisa.

Segnaliamo che presso Informarecomunicando (Centro Maccarrone, Via Pellico, 6, 56100 Pisa), è funzionante dall’autunno dello scorso anno il Centro di Supporto per Amministratori di Sostegno, struttura nata per consentire agli amministratori di sostegno di svolgere al meglio la loro attività e per orientare l’utenza rispetto a tutto quello che implica il nuovo istituto (orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, ore 9-13, 15-18; tel. e fax 050 929505, info@informarecomunicando.it).
A tale Centro, che riceve per appuntamento anche presso Informare un’H – Centro “Gabriele Giuntinelli” (Via De Chirico, 11, 56037 Peccioli – Pisa, tel. 0587 672444, fax 0587 672445, info.h@valdera.org), il nostro sito ha già dedicato una specifica presentazione, disponibile cliccando qui.
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