Provvedimento d’urgenza per poter «pagare il giusto»

a cura di Gaetano De Luca*
Un'ulteriore pronuncia del TAR di Milano dimostra ancora una volta l'insostenibilità e la natura "vessatoria" delle richieste di molti enti locali, in tema di contribuzioni al costo dei servizi sociali e sociosanitari, che stanno sempre più portando molte famiglie italiane a una condizione di povertà. Continuiamo dunque a seguire questo difficile percorso che può finalmente portare a "pagare il giusto"

Martelletto del giudiceIl Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, Sezione di Milano è tornato nuovamente a pronunciarsi sulla legittimità dei criteri applicati dagli enti locali per determinare la contribuzione al costo dei servizi sociali e sociosanitari, accogliendo ancora una volta le istanze delle famiglie che si ritengono profondamente penalizzate da richieste di contributi insostenibili.

Si tratta dell’Ordinanza n. 602 del 16 aprile 2008, con cui il TAR ha accolto in via cautelare il ricorso presentato da numerose famiglie contro un Comune dell’hinterland milanese [Pieve Emanuele, N.d.R.].
Anche in questo caso le famiglie si lamentavano della:
– mancata applicazione dei criteri previsti dalla normativa ISEE [Indicatore della Situazione Economica Equivalente, N.d.R.] e in particolare del principio dell’evidenziazione della situazione economica del singolo utente (articolo 3, comma 2 ter del Decreto Legislativo 109/98);
– irragionevolezza delle fasce ISEE come definite dal regolamento comunale, secondo cui ad esempio anche a fronte di un ISEE pari a zero o comunque inferiore a circa 5.000 euro annui, viene chiesta una quota di compartecipazione pari a 1.000 euro annuali;
– ingiusta richiesta di contributi nei confronti dei parenti anziché nei confronti del diretto beneficiario del servizio, in evidente contrasto con l’articolo 2, comma 6 del già citato Decreto Legislativo 109/98.

Prima di rivolgersi alla Magistratura, i familiari avevano chiesto all’ente locale di modificare tali criteri, evidenziandone l’iniquità, senza però ottenere alcun risultato, se non quello di rischiare la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento dei contributi richiesti.
Da qui la decisione di promuovere un ricorso al TAR, con il supporto di un pool di avvocati esperti.

In poche settimane dal deposito del ricorso, dunque, il TAR si è pronunciato, accogliendo la richiesta cautelare di sospendere l’esecuzione degli atti amministrativi impugnati.
Si tratta di una decisione molto importante, in quanto, pur non entrando direttamente nel merito della questione (in virtù del suo carattere cautelare), ritiene ugualmente di sospendere l’esecuzione del regolamento comunale proprio perché ad un primo sommario esame lo reputa come contrario alla legge.
Le famiglie, in altre parole, sono riuscite ad ottenere un provvedimento d’urgenza favorevole senza dover attendere la vera e propria sentenza che dovrà successivamente decidere se il regolamento e gli atti specifici (con cui l’ente locale chiede contributi alle singole famiglie) siano o meno nulli.

Si tratta insomma di un altro formale riconoscimento delle ragioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, ancora più importante proprio perché consacrato in un tipo di provvedimento (quello cautelare) che i giudici utilizzano raramente, solo quando ritengono che la pretesa fatta valere in giudizio non sia infondata o temeraria (fumus boni iuris) e quando ritengono che il tempo intercorrente tra il ricorso e la sentenza possa concretamente portare i ricorrenti a subire un danno grave e irreparabile (periculum in mora).
Proprio l’aver ritenuto il trascorrere del tempo come una fonte di grave e irreparabile danno per i familiari dimostra indirettamente l’insostenibilità, l’irragionevolezza e la natura “vessatoria” delle richieste di molti enti locali che stanno sempre più portando molte famiglie italiane a una condizione di povertà.

*Avvocato, Servizio Legale LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità). Testo ripreso dal sito della LEDHA, per gentile concessione della stessa.

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