Con la Circolare 53/08 del 29 aprile scorso l’INPS – l’istituto previdenziale di riferimento per gran parte dei dipendenti del settore privato – interviene ancora una volta sulla fruizione delle agevolazioni lavorative riservate ai familiari delle persone con disabilità e agli stessi lavoratori con handicap grave.
Buona parte delle nuove disposizioni INPS sono dedicate alle nuove prassi operative di controllo e di concessione di permessi e congedi previsti dalla Legge 104/92 e dal Decreto Legislativo 151/01.
Il quadro delineato non è affatto chiaro e darà verosimilmente adito ad un aumento del contenzioso fra aziende e lavoratori. Vediamone i passaggi essenziali.
Informatizzazione delle domande
Come noto, il lavoratore che intenda avvalersi di permessi e congedi deve presentare – all’azienda e all’INPS – una formale domanda corredata della documentazione prevista e in particolare del certificato di handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92). I moduli di domanda per gli assicurati INPS sono disponibili sul sito dell’Istituto.
D’ora in poi tutte le domande saranno gestite dall’INPS per via informatica e tramite tale sistema sarà gestito anche il provvedimento di concessione o diniego dei permessi e dei congedi.
In tal senso la Circolare 53/08 predispone anche un facsimile di lettera di concessione.
La concessione dei permessi e dei congedi
La questione si complica rispetto all’obbligo della concessione dei permessi. L’INPS, rifacendosi alla Sentenza 5 gennaio 2005, n. 175 della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, ricorda che è stato fissato il principio secondo cui «è il datore di lavoro destinatario dell’obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità».
Pertanto, viene chiarito che l’INPS si limiterà ad un controllo preventivo e formale sulle domande. È l’INPS, infatti, che provvede all’erogazione economica al datore di lavoro a compensazione dei giorni di permesso o congedo fruiti dal lavoratore. Quindi quella dell’INPS è un’autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori.
Ma è il datore di lavoro che formalmente concede la fruizione dei permessi e dei congedi, dopo aver verificato in proprio se sussistono i requisiti di legge e cioè – oltre alla certificazione di handicap grave – la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell’assistenza ai fini della concessione dei permessi ai lavoratori che risiedano o lavorino in luogo distante da quello in cui risieda il soggetto con disabilità.
Il Programma di Assistenza previsto solo per questi casi dalla Circolare INPS 90/07 non verrà più dunque acquisito e verificato dall’INPS, ma dal datore di lavoro.
La procedura che sembrerebbe emergere dalla nuova Circolare è la seguente:
1) Il lavoratore presenta la domanda al datore di lavoro e all’INPS.
2) L’INPS acquisisce la domanda per via informatica ed effettua un controllo formale.
3) Se il controllo dà esisto positivo, l’INPS comunica l’accoglimento al datore di lavoro e all’interessato. Si tratta di una conferma che l’INPS autorizza l’azienda ad anticipare il pagamento.
4) Il datore di lavoro effettua le verifiche sostanziali sui requisiti di legge e concede i permessi e i congedi, se ne rileva la sussistenza.
La Circolare lascia intendere chiaramente che nel caso in cui il datore di lavoro non riconosca comunque i permessi o i congedi – nell’ipotesi in cui rilevi che i requisiti di legge non siano rispettati – la questione non riguarda l’Istituto, ma viene “risolta” all’interno del rapporto di lavoro.
Validità temporale del riconoscimento
Fino ad oggi la domanda per la concessione dei permessi lavorativa doveva essere presentata annualmente. La Circolare 53/08 modifica invece tale condizione: il provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi viene emanato infatti in modo definitivo, a meno che la condizione di handicap non sia sottoposta a rivedibilità. In questo caso il provvedimento è valido solo fino alla data di “scadenza” del verbale.
Tuttavia il lavoratore è obbligato a comunicare:
– l’eventuale ricovero a tempo pieno del familiare assistito;
– la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della Commissione ASL;
– le modifiche ai periodi di permesso richiesti;
– la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari.
La comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall’avvenuta modificazione delle situazioni indicate.
Validità della certificazione provvisoria di handicap
La Legge 423/93 prevede che nel caso in cui la Commissione ASL non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento di handicap può essere effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata.
Contrariamente a quanto previsto dal Legislatore, in precedenza l’INPS aveva affermato che tale certificazione provvisoria aveva validità di sei mesi. Con la Circolare 53/08 si ritorna al dettato legislativo: quel certificato ha valore fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione.
Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata Commissione e, come indicato nella Circolare INPS 32/06, la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.
Cumulabilità dei permessi: lavoratori con handicap
Precedentemente l’INPS (Circolare 37/99) non ammetteva la possibilità per il lavoratore che già beneficia dei permessi della Legge 104/92 per se stesso, di cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave.
La nuova Circolare modifica la disposizione in senso favorevole per il lavoratore: egli infatti potrà beneficiare del doppio permesso (per sé e per il familiare), a prescindere dall’acquisizione di un parere medico-legale sulla capacità del lavoratore stesso di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’egli in condizioni di disabilità grave.
Cumulabilità di permessi e congedi nello stesso mese
Ultima novità introdotta dalla Circolare 53/08 è che essa ammette la possibilità di cumulare nello stesso mese (ovviamente in giornate diverse) i permessi lavorativi con il congedo straordinario retribuito (massimo due anni, frazionabile) concesso a genitori, coniugi, fratelli e sorelle (conviventi e solo in casi particolari).
*Responsabile del Servizio HandyLex.org – Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale. Testo qui pubblicato per gentile concessione del sito HandyLex.org.
Articoli Correlati
- I permessi lavorativi Al centro di questa ricca e approfondita analisi vi è l'articolo 33 della Legge 104/92, strumento fondamentale per i lavoratori con disabilità e per coloro che assistono familiari disabili. Il…
- I «fannulloni» e i permessi lavorativi Le azioni del ministro Brunetta per combattere l’assenteismo hanno raccolto facili entusiasmi nell’opinione pubblica, complice anche una ben orchestrata campagna di stampa. Il problema esiste, ma il “sacro fuoco” purificatore…
- Servizi socio-assistenziali e costi per gli utenti Un parere del Difensore Civico della Regione Marche, in tema di contribuzione al costo dei servizi socio-assistenziali da parte degli utenti, sembra parlare chiaro: «L’utente può essere chiamato a contribuire…