Le agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica

a cura di Carlo Giacobini*
Un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, approvato alla fine del 2007, individua nei clienti economicamente svantaggiati e in quelli che utilizzano apparecchiature medico-terapeutiche necessarie all'esistenza in vita, le categorie che avranno diritto ad agevolazioni tariffarie sul consumo di energia elettrica. Serve ora un provvedimento dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, per rendere operative tali agevolazioni

Disegno di spina della corrente elettrica con presa a terraNelle ultime settimane molti lettori – in seguito a notizie piuttosto generiche prodotte dai mezzi di informazione – hanno richiesto ragguagli rispetto ad eventuali agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica, per le persone con disabilità o con gravi problemi di salute.
Al momento attuale il riferimento normativo è il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007, conseguente alla nota liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, dopo la quale il Legislatore, sulla scorta di direttive comunitarie, ha previsto forme di tutela dei clienti più svantaggiati.
Il Decreto, infatti, determina i criteri per «la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute».

Chi ne ha diritto
La compensazione, in realtà, è prevista per due categorie di utenti: per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e per i clienti domestici utilizzatori di apparecchiature medico-terapeutiche.
Il disagio economico fa riferimento all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, indicato in 7.500 euro annui e parametrato sulla composizione del nucleo stesso.
L’agevolazione per chi usa apparecchiature medico-terapeutiche merita una precisazione: ci si riferisce, infatti, alle solo apparecchiature necessarie all’esistenza in vita di chi le usa. Sono certamente inclusi, dunque, gli apparecchi attinenti la funzione respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno, broncoaspiratori ecc), la funzione urinaria (dialisi a domicilio) e quella alimentare (pompe enterali, infusori ecc.).
Non sono invece inclusi servoscala, piattaforme elevatrici, caricabatterie per carrozzine, ascensori e altri apparecchi utili all’autonomia personale, ma non indispensabili all'”esistenza in vita”.
Le compensazioni dovrebbero produrre un risparmio per l’utente medio indicativamente del 20%. Nelle loro due forme (disagio economico e apparecchi medicali) esse sono cumulabili.

Da quando decorrono le compensazioni
Le compensazioni decorrono dal primo gennaio 2008, ma diverranno operative solo dopo l’approvazione di uno specifico provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, non ancora emanato e atteso entro l’estate.
Tale provvedimento è strettamente necessario anche sotto il profilo organizzativo ed è da ritenere che, dopo l’approvazione di quest’ultimo, verranno restituiti i “risparmi” pregressi, cioè dal primo gennaio 2008 in poi.

A chi rivolgersi?
Il citato Decreto del 28 dicembre 2007 individua i responsabili dell’accoglimento e delle verifiche delle domande nei Comuni di residenza dell’utente.
Presso i Comuni stessi andranno quindi presentate domande, ISEE del nucleo familiare e certificazione relativa all’uso di apparecchi medicali necessari per l’esistenza in vita che verrà rilasciata, in modi ancora da definire, dall’Azienda USL di residenza.

*Responsabile del Servizio HandyLex.org – Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale. Testo qui pubblicato per gentile concessione del sito HandyLex.org.

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