La Regione Lombardia aveva dato a suo tempo – con la Legge Regionale 6/89 – un’interpretazione rigorosa della Legge Nazionale 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), che concedeva, com’è noto, contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La questione riguardava appunto il concetto di edifici “esistenti” prima dell’11 agosto 1989: quelli successivi a questa data avrebbero dovuto essere costruiti in conformità alle norme e quindi senza barriere architettoniche da rimuovere.
I problemi, però, sono sorti successivamente, a causa dell’ambiguità della stessa Legge 13 che introduceva precise indicazioni solo per gli spazi pubblici e l’edilizia residenziale pubblica, mentre per gli alloggi privati si limitava al concetto di «adattabilità» nel tempo.
Le persone con disabilità si ritrovavano così a vivere in case non compatibili con le loro necessità, senza la possibilità di ricevere aiuti economici.
Oggi la Legge Regionale della Lombardia 5/08, all’articolo 3 modifica la norma precedente come segue: «La Giunta regionale eroga i contributi ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti e, solo per gli interventi conseguenti all’adattabilità […], anche per gli edifici costruiti o integralmente recuperati dopo l’11 agosto 1989».
In tal modo, quindi, si pone fine alla discriminazione nei confronti delle famiglie di persone con disabilità che si ritrovavano ad essere escluse dai benefìci.
Si ringrazia per la segnalazione l’AUS Niguarda (Associazione Unità Spinale Niguarda) di Milano.
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